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	<title>Uncategorized &#8211; FederazioneImprese.it</title>
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	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2020 07:50:51 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Spunti di riflessione</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2020/11/30/spunti-di-riflessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 07:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Voglio condividere con voi alcune considerazioni su quanto sta accadendo a tutti noi in questi mesi dove l&#8217;incertezza sta portando le persone ad avere comportamenti non sempre razionali. Tentare di fare prevenzione, oggi, è come giocare un partita a flipper]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Voglio condividere con voi alcune considerazioni su quanto sta accadendo a tutti noi in questi mesi dove l&#8217;incertezza sta portando le persone ad avere comportamenti non sempre razionali.</p>



<p>Tentare di fare prevenzione, oggi, è come giocare un partita a flipper con tante biglie sul piano inclinato e diversi giocatori al comando delle palette.</p>



<p>Confrontandomi quotidianamente con i miei lavoratori, ascoltando le loro preoccupazioni, ho trovato molte analogie con il così detto &#8220;effetto gregge&#8221;.</p>



<p>Per meglio spiegare la situazione mi sposto in un campo di calcio di provincia.</p>



<p>Spettatori, allenatori e giocatori, tre realtà che si confrontano e si influenzano durante il tempo partita.</p>



<p>Gli spalti sono gremiti da emozioni, speranze e desideri. Si scontrano, si esaltano, crescono in tensioni che diventano parole, urla, applausi. In panchina e nel rettangolo verde questo è percepito benissimo.</p>



<p>L&#8217;allenatore cerca soluzioni, incita, ascolta il suo secondo, ma il vento dagli spalti mette sotto pressione, porta tensione.</p>



<p>In campo le folate mettono ansia, agitano e impauriscono chi non è ancora sicuro dei propri mezzi. Se dalla panchina non arrivano indicazioni chiare, precise, esiste solo la confusione.</p>



<p>Fare prevenzione significa &#8220;decidere&#8221;, assumere la responsabilità di indicare una rotta.</p>



<p>Parafrasando Beppe Severgnini, i consigli sono come gli antipasti, se sono troppi rovinano l&#8217;appetito.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>APPALTI PUBBLICI LAVORI STATO DI EMERGENZA –COVID-19</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2020/07/28/appalti-pubblici-lavori-stato-di-emergenza-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 05:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[APPALTI PUBBLICI LAVORISTATO DI EMERGENZA–COVID-19- (Delibera Consiglio Dei Ministri del 31/01/2020 –G.U. n°26 del 01/02/2020) INDICAZIONI OPERATIVEAGGIORNAMENTO P.S.C. &#8211;MAGGIORI COSTI ONERI DISICUREZZA A seguito della Dichiarazione dello Stato di Emergenza, da parte del Consiglio dei Ministri (Delibera del 31/01/2020 –]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>APPALTI PUBBLICI LAVORI</strong><strong>STATO DI EMERGENZA</strong><strong>–COVID-19-</strong></p>



<p><strong>(Delibera Consiglio Dei Ministri del 31/01/2020 –G.U. n°26 del 01/02/2020)</strong></p>



<p><strong>INDICAZIONI OPERATIVE</strong><strong>AGGIORNAMENTO P.S.C. &#8211;</strong><strong>MAGGIORI COSTI ONERI DI</strong><strong>SICUREZZA</strong></p>



<p><strong>A seguito della Dichiarazione dello Stato di Emergenza</strong>, da parte del Consiglio dei Ministri (Delibera del 31/01/2020 – G.U. n° 26 del 01/02/2020) e del D.P.C.M. 11/03/2020 (e successivi), conseguenti all’Emergenza legata alla diffusione del <strong>VIRUS – COVID -19</strong>-, diverse sono le indicazioni in Materia di Appalti Pubblici, che causa la conseguente Sospensione delle Procedure Amministrative/Lavorative, <strong>RICHIEDONO </strong>di Concrete ed Esaustive Risposte da parte degli Organi Competenti.</p>



<p>Le Problematiche Interessate in Materia di Appalti Pubblici Lavori, sono diverse, tra le quali a titolo di esempio:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Proroga Tecnica </strong>relativa alla durata dei Contratti in Corso di Esecuzione ed in Fase di Affidamento;</li><li><strong>Modalità Tecnico/Amministrative </strong>relative alla Individuazione di Misure Operative Anti COVID-19- a Difesa e Tutela dei Lavoratori impegnati nei Luoghi di Lavoro;</li><li><strong>Modalità di Attuazione </strong>delle Misure Anti –COVID-19- a Difesa della Salute e Sicurezza dei Lavoratori;</li><li><strong>Modalità Tecnico/Operative </strong>relative alla determinazione dei Costi relativi alle Misure Integrative Anti COVID-19- in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).</li></ul>



<p><strong>Con questo articolo (</strong>in continuazione degli Articoli precedenti <em><u><strong>“Gestione/Raccomandazioni a seguito del –COVID-19- del 30/aprile 2020”; &#8211;</strong></u></em><em><u><strong>“Indicazioni Operative/Linee Guida “Misure Anticontaggio –COVID-19- da</strong></u></em><em><u><strong>Adottarsi nei Cantieri Edili – del 15 maggio 2020”)</strong></u></em><strong>vengono Esposte Alcune Tematiche </strong>conseguenti al -COVID-19-, relative <strong>al Settore degli Appalti Pubblici di Lavori</strong>, con particolare attenzione riguardanti rispettivamente:</p>



<p><strong>-Modifica/Aggiornamento P.S.C</strong>. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento;</p>



<p><strong>-Modalità di Determinazione</strong>dei Soggetti a cui Imputare i Costi Aggiuntivi Misure Anti .COVID-19-</p>



<h1 class="wp-block-heading">MODIFICA/AGGIORNAMENTO P.S.C.</h1>



<p><strong>L’Ordinamento Vigente </strong>in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, è rappresentato dal <strong>“Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Norme Complementari – (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).”</strong></p>



<p><strong>Le Norme </strong>in esso contenute al <strong>– Titolo IV &#8211; Cantieri Temporanei e Mobili</strong>” Costituiscono Garanzia e Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori Occupati nei Cantiere Edili Temporanei e Mobili, Norme che <strong>sono Contenute/Riportate nel P.S.C</strong>. (Piano di Sicurezza e Coordinamento).</p>



<p><strong>Il </strong><strong>P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) – (</strong><em>Leggere Articolo “Prima del 11/02/2020 – Redazione/Contenuti/Gestione”)</em><em><strong>, </strong></em><strong>è un Documento, </strong>redatto ai sensi dell’Art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che prevede sommariamente:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>E’ Specifico </strong>per ogni Cantiere Temporaneo e Mobile, nonché redatto conformemente alle Prescrizioni di cui all’Art. 15;</li><li><strong>E’ Redatto </strong>dal <strong>C.S.P. </strong>(Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione);</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>E’ Costituito da una Relazione Tecnica, </strong>nella quale sono riportate, tra l’atro, le Prescrizioni Correlate alla Complessità dell’Opera da Realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di Costruzione, Atte a Prevenire e Ridurre i Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori;</li><li><strong>Contiene dei Contenuti Minimi, </strong>stabiliti dall’ALLEGATO XV (punto 2) costituiti rispettivamente:</li></ul>



<p><strong>a). Individuazione </strong>e Descrizione dell’Opera;</p>



<p><strong>b)-Identificazione </strong>delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi;</p>



<p><strong>c)-Organigramma </strong>del Cantiere;</p>



<p><strong>d)-Individuazione, Analisi dei Rischi </strong>relativi al Cantiere;</p>



<p><strong>e)-Organizzazione </strong>del Cantiere;</p>



<p><strong>f)-Individuazione Rischi </strong>in riferimento alle Lavorazioni;</p>



<p><strong>g)-Individuazione Interferenze </strong>tra le Lavorazioni:</p>



<p><strong>h)-Individuazione </strong>di Procedure Complementari e di Dettaglio da Esplicitare nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);</p>



<p><strong>i)-Individuazione </strong>di Misure di Coordinamento e di Gestione relative all’Uso Comune di Apprezzamenti, Attrezzature, Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva;</p>



<p><strong>l)-Determinazioni </strong>relative alle Disposizioni per la Consultazione degli R.L.S. (Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza)</p>



<p><strong>m)-Determinazioni </strong>relative all’Organizzazione del servizio di Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione Lavoratori;</p>



<p><strong>n)-Individuazione </strong>Elenco degli Elaborati Obbligatori;</p>



<p><strong>0)-Determinazione </strong>Costi della Sicurezza</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Contiene, </strong>l’Indicazione della Stima dei Costi della Sicurezza, come definiti nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Contenuti Minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, nei Cantieri Temporanei e Mobili);</li><li><strong>Contiene, la </strong><strong>Stima </strong><strong>Analitica, </strong>distinta per singole voci a corpo o a misura, dei Costi Congrui delle Misure di Sicurezza adottate,</li></ul>



<p>basati ad elenchi prezzi standard o su prezzari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata;</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Prevede </strong>che le singole voci dei Costi della sicurezza, siano calcolate con riferimento al loro utilizzo per il cantiere interessato e comprendente la posa in opera, il successivo smontaggio, la manutenzione e l’eventuale ammortamento;</li><li><strong>Prevede </strong>che il Costo Complessivo della Sicurezza, sia compreso nell’Importo Totale dei Lavori ed Indicati nel Quadro Economico Generale, come Costo non Soggetto a Ribasso d’Asta nelle Offerte proposte dalle Imprese partecipanti all’Appalto;</li><li><strong>Prevede, </strong>che la liquidazione dei Costi della sicurezza, di spettanza dell’Ente Appaltante, sia liquidata in base al <strong>S.A.L. </strong>(Stato Avanzamento Lavori), previa approvazione dal parte del <strong>C.S.E. </strong>(Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione).</li></ul>



<p><strong>Per ogni Appalto, </strong>il Datore di Lavoro delle Imprese Esecutrici ed i Lavoratori Autonomi, hanno l’Obbligo di attuare quanto previsto nel P.S.C., oltre a quanto contenuto nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) redatto da loro medesimi.</p>



<p><strong>In fase di esecuzione dei Lavori, </strong>compete al <strong>C.S.E. </strong>(Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) <strong>Controllare/Verificare </strong>il rispetto delle prescrizioni in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, contenute nel <strong>P.S.C. </strong>e nel <strong>P.O.S., </strong>da parte delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi.</p>



<p><strong>Compete invece al R.U.P. </strong>(Responsabile Unico del Procedimento), in qualità di responsabile dei Lavori, <strong>Garantire:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>il rispetto </strong>delle Norme sulla sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro;</li><li><strong>la verifica, </strong>che il <strong>P.S.C. </strong>sia adeguato alla Normativa Vigente (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);</li><li><strong>la garanzia, </strong>avvalendosi del <strong>D.L. </strong>(Direttore dei Lavori), e del</li></ul>



<p><strong>C.S.E. </strong>(Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione), che le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, vengano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge;</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>la garanzia, </strong>sul rispetto dei tempi di esecuzione nonché della qualità delle prestazioni, previsti nel contratto d’Appalto.</li></ul>



<p><strong>Con riferimento </strong>a quanto disposto dalle Normative vigenti in materia di Appalti Pubblici di Lavori Edili (come sopra riportato), <strong>si </strong><strong>Desume, </strong>che in merito alle Misure di Sicurezza nei Cantieri Edili Temporanei e Mobili <strong>conseguenti al COVID – 19 </strong>-, <strong>Compete al R.U.P</strong>., Adottare le Misure Opportune/Adeguate di <strong>Aggiornamento del</strong><strong>P.S.C</strong>..</p>



<p><strong>Di</strong><strong>fatto, il P.S.C., ESSENDO </strong>un <strong>Documento del Contratto d’Appalto </strong>(Art. 100, coma 2 &#8211; D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii), in fase di Esecuzione dei Lavori, <strong>può essere modificato solo su disposizione del R.U.P</strong>., nel rispetto delle Procedure previste dall’Art. 106 (Modifica dei Contratti durante il Periodo di Efficienza &#8211; del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..</p>



<h1 class="wp-block-heading">La Modifica/Aggiornamento del P.S.C., conseguente al COVID- 19- DISPOSTA dal R.U.P. (di cui sopra), viene eseguita secondo le Due Seguenti Modalità.</h1>



<p><strong>1). Contratto di Appalto in Corso di Svolgimento</strong></p>



<p><strong>In questo caso, il R.U.P., il Dirigente, il Direttore dei Lavori ed il</strong></p>



<ol class="wp-block-list" type="A" start="3"><li>(ciascuno per quanto di competenza) <strong>emettere </strong>i richiesti Provvedimenti Amministrativi necessari per predisporre ed Approvare apposita <strong>Perizia di Variante, </strong>finalizzata all’Adeguamento- Aggiornamento del P.S.C..</li></ol>



<h1 class="wp-block-heading">2)- Contratto di Appalto in Fase di Affidamento</h1>



<p><strong>In questo caso, il R.U.P., </strong>ha la possibilità di Attuare l’Adempimento dell’<strong>Adeguamento/Aggiornamento del P.S.C</strong>., <strong>secondo due diverse modalità</strong>, costituite rispettivamente:</p>



<ol class="wp-block-list" type="A" start="3"><li><strong>2a)- Annullamento in Auto Tutela </strong>dell’intera Procedura di Gara, con la motivazione di <strong>Adeguamento/Aggiornamento del P.S.C. </strong>alle Prescrizioni sopravvenute a seguito del –COVID-19;</li></ol>



<ol class="wp-block-list" type="A" start="3"><li><strong>2b)-</strong><strong>Proseguimento</strong><strong>della</strong><strong>Procedura</strong><strong>di</strong><strong>Gara,</strong>con l’impegno da parte della Stazione Appaltante, che all’atto della Sottoscrizione del Contratto di Appalto con L’impresa risultata Affidataria, <strong>sarà</strong><strong>Allegato un Nuvo P.S.C</strong>., adeguato alle prescrizioni – COVID-19- <strong>Si specifica, </strong>che questa <strong>seconda soluzione,</strong>considerato che l’importo relativo agli Oneri di Sicurezza (riportati nel P.S.C.) non sono suscettibili di ribasso d’asta, <strong>è da </strong><strong>considerare </strong><strong>LEGITTIMA, </strong>dal momento che <strong>NON INCIDE </strong><strong>nel </strong><strong>Condizionamento dell’Offerta Economica </strong>da parte delle Imprese</li></ol>



<p>partecipanti al bando di gara.</p>



<h1 class="wp-block-heading">DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI A CUI IMPUTARE I COSTI AGGIUNTIVI MISURE ANTI -COVID-19-</h1>



<p><strong>Considerato</strong><strong> che</strong><strong>il P.S.C</strong>. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento):</p>



<ol class="wp-block-list" type="A" start="3"><li><strong>Rappresenta </strong>uno dei Principali Cardini di Tutela della Sicurezza e Salute dei Lavoratori nei Cantieri Edili Temporanei e Mobili;</li><li><strong>Costituisce </strong>Parte Integrante del Contratto di Appalto:</li><li><strong>Individua e Contabilizza </strong>tutti gli Oneri e Costi della Sicurezza, Calcolati secondo quanto previsto al Punto 4 dell’ALLEGATO XV (del D.Lgs, 81/08 e ss.mm.ii.), compresi nell’Importo Totale dell’Opera a Carico dell’Ente Appaltante;</li><li><strong>La Individuazione del Soggetto </strong>a cui Imputare il Costo Aggiuntivo conseguente al &#8211; COVID-19- <strong>è’ Regolamentata dall’Art.</strong><strong>106,</strong><strong>comma</strong><strong>1,</strong><strong>lett.</strong><strong>c)</strong><strong>–(del</strong><strong>D.Lgs.</strong><strong>50/16</strong><strong>e</strong><strong>ss.mm.ii.</strong></li></ol>



<p><strong>(Modifica di Contratti Durante il Periodo di Efficacia), </strong>che stabilisce rispettivamente:</p>



<ol class="wp-block-list" type="A" start="3"><li>“<strong>Le Modifiche, nonché le Varianti, dei Contratti di Appalto in Corso di Validità </strong>devono essere autorizzate dal <strong>RUP </strong>con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende”.</li><li>“<strong>I Contratti di Appalto </strong>nei <strong>Settori ordinari </strong>e <strong>nei Settori Speciali </strong>(fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per gli Appalti Ordinari<strong>), possono essere modificati senza una nuova procedura di Affidamento </strong>nei casi in cui:</li></ol>



<h1 class="wp-block-heading">a)- “la Necessità di Modifica è determinata da Circostanze Impreviste ed Imprevedibili per l’Amministrazione Aggiudicatrice. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la Denominazione di Varianti in Corso d’Opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od Enti preposti alla tutela di interessi vincolanti;</h1>



<p><strong>b)- la modifica </strong>non altera la natura generale del Contratto.</p>



<p><strong>c)- tali Modifiche, </strong>denominate <strong>Varianti in Corso d’Opera</strong>, non superano il limite del <strong>“50% del valore iniziale del contratto”.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">Per tutto quanto sopra esposto,</h1>



<p><strong>SI DESUME</strong></p>



<p><strong>che qualsiasi Integrazione/Adeguamento in Termini di Costi, riferiti alle MISURE di Prevenzione Anti –COVID -19- sono da Considerasi a Carico della Stazione Appaltante, </strong>la quale è tenuta ad attivare quanto richiesto dalla Normativa Vigente in materia di Appalti Pubblici di Lavori (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).</p>



<h1 class="wp-block-heading">Lecce 15/05/2020</h1>



<p><strong>CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”</strong></p>



<p><strong>Ing. Andrea RETUCCI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>D.L. Semplificazione</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2020/07/28/d-l-semplificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 05:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[CODICE DEI CONTRATTIPUBBLICI (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Aggiornato e Coordinato dal Decreto Legge n° 76 del 16/07/2020- Misure per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale). TITOLO I &#8211; DECRETO LEGGESEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DICONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA (D.L. n° 76 del 16/07/2020]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>CODICE DEI </strong><strong>CONTRATTIPUBBLICI</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Aggiornato e Coordinato dal Decreto Legge n° 76 del 16/07/2020- Misure per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale).</h2>



<p><strong>TITOLO I &#8211; DECRETO LEGGE</strong><strong>SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI</strong><strong>CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">(D.L. n° 76 del 16/07/2020 – G.U. n° 178 del 16/.07/2020)</h2>



<p><strong>Con il presente articolo</strong><em>, </em>vengono esposte le <strong>Procedure di Affidamento</strong><strong>Semplificate</strong><strong> (di Importo Sotto e sopra la Soglia di Rilevanza Comunitaria, nei Settori Ordinari e Speciali, Relative ai Contratti Pubblici, </strong>di “<strong>Lavori &#8211; Servizi e Forniture – Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione) – </strong>di cui agli <strong>articoli n° 35 </strong>(Soglie di Rilevanza Comunitaria e Metodi di Calcolo Stimato degli Appalti e <strong>n° 36 </strong>(Contratti Sotto Soglia) <strong>CONSEGUENTI all’Entrata in Vigore dalla data del 17/07/2020 del Decreto Legge “Misure Urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale” </strong>per qualsiasi Determina a Contrarre (o altro Atto di Avvio del Procedimento) <strong>adottato entro il 31 Luglio</strong><strong>2021.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Nello Specifico, vengono Illustrate le Norme riportate negli Articoli N° 1</h2>



<p><em><u><strong>(Procedure</strong></u></em><em><u><strong>per</strong></u></em><em><u><strong>l’incentivazione</strong></u></em><em><u><strong>degli</strong></u></em><em><u><strong>interventi</strong></u></em><em><u><strong>pubblici</strong></u></em><em><u><strong>durante</strong></u></em><em><u><strong>il</strong></u></em><em><u><strong>periodo</strong></u></em><em><u><strong>emergenziale</strong></u></em><em><u><strong>in</strong></u></em></p>



<p><em><u><strong>relazione </strong></u></em><em><u><strong>all’aggiudicazione </strong></u></em><em><u><strong>dei </strong></u></em><em><u><strong>contratti </strong></u></em><em><u><strong>pubblici </strong></u></em><em><u><strong>sotto </strong></u></em><em><u><strong>soglia) </strong></u></em><em><strong>– </strong></em><strong>N°2 </strong><em><u><strong>(Procedure </strong></u></em><em><u><strong>per</strong></u></em></p>



<p><em><u><strong>l’incentivazione</strong></u></em><em><u><strong>degli</strong></u></em><em><u><strong>interventi</strong></u></em><em><u><strong>pubblici</strong></u></em><em><u><strong>in</strong></u></em><em><u><strong>relazione</strong></u></em><em><u><strong>all’aggiudicazione</strong></u></em><em><u><strong>dei</strong></u></em><em><u><strong>contratti</strong></u></em><em><u><strong>pubblici</strong></u></em></p>



<p><em>sopra soglia) </em><strong>– N°8 (</strong><em><u><strong>Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)–</strong></u></em><strong>del Decreto Legge N° 76 del 16 Luglio 2020.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">PRINCIPI GENERALI</h2>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti, </strong>fermo restando la possibilità di ricorrere alle <strong>procedure Ordinarie, </strong>hanno Facoltà di ricorrere all’Affidamento, mediante <strong>PROCEDURE SEMPLUFICATE </strong>, ivi compreso l’Affidamento Diretto di Lavori- Servizi e Forniture – Servizi Tecnici<strong>, in DEROGA </strong>agli art. 36, comma 2 (Contratti sotto Soglia Comunitaria) ed Art. 157, comma 2, (Altri Incarichi di progettazione e Connessi) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici)</p>



<h1 class="wp-block-heading">ARTICOLO 1 – D.L. n° 76/07/2020</h1>



<p><strong>PROCEDURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZIALE IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI </strong><strong>CONTRATTI</strong><strong>PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA.</strong></p>



<p>&#8211; <strong>Comma 1</strong><strong>–</strong></p>



<p><strong>A seguito dalla data del 17 Luglio 2020 </strong>(entrata in vigore del <strong>Decreto Legge “Semplificazione del Sistema Italia” </strong>n° 76/07/2020, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°178 Del 16/07/2020), le <strong>Procedure di Affidamento di Importo Sotto la Soglia di Rilevanza Comunitaria, nei Settori Ordinari</strong>, <strong>Relative ai Contratti Pubblici, </strong>di “<strong>Lavori &#8211; Servizi e Forniture – Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione – </strong>di cui agli <strong>articoli n° 35, </strong><strong>Possono Essere Affidati</strong>in <strong>DEROGA</strong><strong> (</strong>agli Articoli 36, comma 2, e 157 comma 2 &#8211; D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente D.L., per</p>



<p>tutti gli Appalti per i quali, la <strong>Determina a Contrarre o altro Atto equivalente</strong>, sia <strong>Adottato entro la data del 31 Luglio 2021.</strong></p>



<p>Per detti Affidamenti<strong>, l’Aggiudicazione o l’Individuazione del Contraente</strong>, <strong>deve avvenire </strong>entro il <strong>Termine di 2 mesi </strong>a partire dalla data di Adozione dell’Atto/Determina di avvio del Procedimento, termine che può essere aumentato fino a 4 mesi per gli Affidamenti secondo la procedura Negoziata<strong>.</strong></p>



<p><strong>In caso di ritardi di cui sopra, (</strong><em>fatti salvi i casi in cui la Procedure è sospesa a causa di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria) </em><strong>la Mancata Tempestiva Stipulazione del Contratto di Appalto </strong>ed il <strong>Tardivo Avvio dell’Esecuzione dello Stesso</strong>, <strong>possono essere valutati, </strong>ai fini della responsabilità nei <strong>confronti del R.U.P., </strong>come <strong>DANNO ERARIALE,</strong>mentre se imputabile all’Operatore Economico Affidatario, possono costituire causa di Esclusione dalla Procedura di Affidamento o di Risoluzione del Contratto per Inadempimento Contrattuale.</p>



<h1 class="wp-block-heading">&#8211; COMMA -2-</h1>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti, </strong>fermo restando quanto previsto dall’<strong>Art. 37 </strong>(Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze) ed <strong>Art. 38 </strong>(Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza) del <strong>D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii</strong>., <strong>PROCEDONO</strong>all’Affidamento degli <strong>Appalti di Lavori – Servizi ed Affidamenti – Servizi di Ingegneria/Architettura (inclusa l’Attività di Progettazione) di Importo Lavori Inferiore alle Soglie di Rilevanza Comunitaria, </strong>di cui all’Art. 35 (Soglie di Rilevanza Comunitaria e metodi di Calcolo del Valore Stimato degli Appalti) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., <strong>secondo le seguenti Modalità:</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">AFFIDAMENTO DIRETTO:</h2>



<p>&#8211; <strong>Affidamento a cura del RUP</strong>, anche senza motivazione e senza previa consultazione di due o più Operatori Economici (art. 36, comma 2, lett. a) – D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;</p>



<h2 class="wp-block-heading">AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA:</h2>



<p><strong>&#8211; </strong>Affidamento in cui <strong>le Stazioni Appaltanti consultano gli Operatori Economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’Appalto </strong>(art. 3, comma 1, lett. uuu) – (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)</p>



<h1 class="wp-block-heading">1)- APPALTI LAVORI</h1>



<p><strong>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN FUNZIONE</strong><strong>DELLA SOGLIA DI IMPORTO</strong></p>



<p><strong>1A) – IMPORTO LAVORI&lt; €. 150.000,00</strong></p>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO</strong><strong>, </strong>a cura del <strong>RUP</strong>, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici o per Lavori in amministrazione diretta (art. 1, comma 2, lett. a)) – D.L. n° 76/2020;</p>



<h1 class="wp-block-heading">1B) – IMPORTO LAVORI &gt;= €. 150.000,00 e &lt; €.</h1>



<p><strong>350.000,00</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 63) senza Bando</h2>



<p><strong>di Gara, previa consultazione </strong>(ove esistenti) di <strong>almeno 5 INVITI</strong>di Operatori Economici (art. 1, comma 2, lett.b) – D.L. n° 76/2020) <strong>individuati </strong>sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari), con l’applicazione del Criterio del MASSIMO RIBASSO <em><strong>(con l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97 comma 8 &#8211; Esclusione Automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla Soglia di Anomalia Individuata ai Sensi del comma 2 &#8211; e dei commi 2-bis e 2.ter dell’At. 97.), </strong></em>nel rispetto del principio di rotazione degli Inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale.</p>



<p><strong>L’avviso </strong>sui risultati della <strong>Procedura di Affidamento </strong>deve contenere l’indicazione anche dei Soggetti Invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">1C) –IMPORTO LAVORI&gt;= €. 350.000,00 e &lt;</h1>



<p>€<strong>.1.000.000,00</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 63) previa</h2>



<p>Consultazione, ove esistenti di almeno 10 Inviti ad Operatori Economici (art.1, comma 2, lett. b) – D.L. n° 76/2020) <strong>&#8211; </strong>Individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari, con l’applicazione del Criterio del <strong>MASSIMO RIBASSO </strong><em><strong>(con l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97 comma 8 &#8211; Esclusione Automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla Soglia di Anomalia Individuata ai Sensi del comma 2 &#8211; e dei commi 2-bis e 2.ter dell’At. 97.) </strong></em>e nel rispetto del Principio di rotazione degli inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale.</p>



<p><strong>L’avviso </strong>sui risultati della <strong>Procedura di Affidamento </strong>contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">1D) – IMPORTO LAVORI&gt;= €. 1.000.000,00 e &lt; €.</h1>



<p><strong>5.350.000,00</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 63) previa</h2>



<p><strong>Consultazione</strong>, ove esistenti di <strong>almeno 15 Inviti</strong><strong> ad Operatori Economici </strong>(<strong>art. 36, comma 2, lett. c), </strong>individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari, con l’applicazione del Criterio del <strong>MASSIMO RIBASSO </strong><em><strong>(con l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97 comma 8 &#8211; Esclusione Automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla Soglia di Anomalia Individuata ai Sensi del comma 2 </strong></em><em><strong>&#8211; e dei commi 2-bis</strong></em></p>



<p><em><strong>e 2.ter dell’At. 97.)</strong></em><strong>, </strong>nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale.</p>



<p><strong>L’avviso </strong>sui risultati della <strong>Procedura di Affidamento </strong>contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">2)- APPALTI DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA</h1>



<p><strong>ED ARCHITETTURA (Inclusa l’Attività di Progettazione)</strong></p>



<p><em>( di cui all’art. 31, comma 8 – Progettazione;- CCSP; &#8211; CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione); DD.LL. (Direzione Lavori), &#8211; DEC (Direzione esecuzione e Controllo); -Collaudo,</em><em>etc</em></p>



<h1 class="wp-block-heading">PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN FUNZIONE DELL’IMPORTO</h1>



<p><strong>2A) – IMPORTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA</strong></p>



<p><strong>ED ARCHITETTURA (Inclusa l’Attività di Progettazione)</strong></p>



<p><strong>&lt; €. 150.000,00</strong></p>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO,</strong>a cura del <strong>RUP, </strong>anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici, con ammissione offerta solo prezzo (art. 1, comma 2, lett. a) d.l. N° 76/2020).</p>



<h1 class="wp-block-heading">2B) – IMPORTO SERVIZI TECNICI TECNICI DI</h1>



<p><strong>INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (Inclusa l’Attività di</strong><strong>Progettazione) &gt;= €. 150.000,00 e &lt; €. 214.000,00</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 63), ) senza</h2>



<p><strong>Bando di Gara, previa consultazione </strong>(ove esistenti) di <strong>almeno 5 INVITI</strong>di Operatori Economici (art. 36, comma 2, lett.b) individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari), con l’Applicazione del Criterio del <strong>MASSIMO RIBASSO </strong><em><strong>(con l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97 comma 8 &#8211; Esclusione Automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla Soglia di Anomalia Individuata ai Sensi del comma 2 &#8211; e dei commi 2-bis e 2.ter dell’At. 97.)</strong></em><em>, </em>nel rispetto del principio di rotazione degli Inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale.</p>



<p><strong>L’avviso </strong>sui risultati della <strong>Procedura di Affidamento </strong>contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">3)- APPALTI SERVIZI E FORNITURE</h1>



<p><strong>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN FUNZIONE</strong><strong>DELLA SOGLIA DI IMPORTO</strong></p>



<p><strong>3A)- IMPORTO SERVIZI/FORNITURE &lt; €. 150.000,00</strong></p>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO</strong><strong>, </strong>ammessa <strong>Offerta Solo Prezzo</strong>, a cura del <strong>RUP, </strong>anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici, (art. 1, comma 2, lett. a) – d.l. N°76/2020).</p>



<h1 class="wp-block-heading">3B)- IMPORTO SERVIZI/FORNITURE &gt;= €. 150.000,00 e</h1>



<p><strong>&lt; €. 214.000,00</strong></p>



<p><strong>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA</strong><strong>, </strong>ammesse <strong>Offerte solo Prezzo, </strong>con <strong>almeno 5 INVITI </strong>ad <strong>Operatori Economici </strong>(art. 36, comma 2, lett.b), individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli</p>



<p>Elenchi Fiduciari) – (Linee Guida ANAC n° 4/2018, Punto 5.1), nel rispetto di un criterio di rotazione degli Inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale.</p>



<p><strong>L’avviso </strong>sui risultati della <strong>Procedura di Affidamento </strong>deve riportare anche l’indicazione dei Soggetti invitati.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>COMMA 3 –</li></ul>



<p><strong>Le Procedure di Affidamento Semplificate</strong><strong> di cui all’Art. 1, comma 2) lett. a)– D.L. n° 76/07/2020 – </strong><strong>Affidamento DIRETTO</strong><strong> – prendono avvio </strong>mediante apposita <strong>Determina a Contrarre </strong>o con <strong>Atto </strong>ad essa equivalente da parte della Stazione Appaltante, contenente in modo semplificativo, quanto richiesto dall’Art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/15 e ss.mm.ii. e precisamente: (<strong>l’oggetto dell’Affidamento</strong>; &#8211; l’Importo, il Fornitore; &#8211; le ragioni della scelta del Fornitore; &#8211; il possesso da parte da parte del Fornitore dei requisiti di carattere generale compreso quelli Tecnico/Professionali, ove richiesti).</p>



<p><strong>Le Procedure di Affidamento Semplificate</strong><strong> di cui all’Art. 1, comma 2, lett. b)) – D.L. n° 76/07/2020 – </strong><strong>Affidamento con Procedura NEGOZIATA</strong><strong> – si svolgono con </strong>il <strong>Criterio del Prezzo Più Basso </strong>(salvo motivato ricorso al Criterio dell’Offerta economicamente più Vantaggiosa).</p>



<p>Nei casi di <strong>Affidamento </strong>con il <strong>Criterio del Prezzo Più Basso</strong>, le Stazioni Appaltanti, procedono all’Esclusione dalla Gara, di quelle Offerte che presentano una Percentuale di Ribasso, Pari o superiore alla Soglia di Anomalia individuata ai sensi dell’Art. 97, commi 2; 2-bis; 2-ter del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., anche nei casi in cui il numero delle Offerte ammesse sia pari o superiore a 5.</p>



<p><strong>Gli Inviti </strong>agli Operatori Economici, per le <strong>PROCEDUTRE SEMPLIFICATE </strong>di cui all’Art. 1, comma 2, D.L. n°76/2020, sono Regolamentate dal Rispetto del Criterio della Rotazione nonché dei Principi di non</p>



<p>Desciminazione e Disparità di Trattamento, <strong>Individuati </strong>mediante apposite <strong>Indagini di Mercato </strong>o attingendo tramite <strong>Elenco Fornitori </strong>(Albo Fiduciario) preventivamente individuati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">&#8211; Comma 4</h1>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti, </strong>per gli Affidamenti di Importo sotto Soglia Comunitaria, non <strong>Richiedono le Garanzie Fideiussorie </strong>di cui all’<strong>Art. 93 </strong>(Garanzie per la Partecipazione alla Procedura di Gara) – <strong>D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii</strong>., fatti salvi i casi in cui esigenze particolari giustificano tali richieste, che la Stazione Appaltante deve indicare nell’Avviso di Indizione di Gara o Atto Equivalente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nei casi di richiesta di Garazie Fideiussorie, il relativo Importo è dimezzato</h2>



<p>rispetto a quello previsto dall’Art. 93.</p>



<h1 class="wp-block-heading">-Comma 5</h1>



<p><strong>Le Disposizioni di cui all’Art. n° 1 del D.L. n° 76/2020, si Applicano </strong>anche alle Procedure di Affidamento dei servizi di Organizzazione, Gestione e Svolgimento delle Prove dei Concorsi Pubblici di cui agli Articoli n° 247 e n°</p>



<p>249 del D.L. n34 del 19/05/20 (Decreto Rilancio) fino all’Importo di €. 750.000,00 (Art. 35, comma 1, lett.d) –D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..</p>



<h1 class="wp-block-heading">ARTICOLO 2 – D.L. n° 76/07/2020</h1>



<p><strong>PROCEDURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEI </strong><strong>CONTRATTI</strong><strong>PUBBLICI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Comma 1</strong></li></ul>



<p><strong>A seguito </strong>dell’entrata in vigore del <strong>Decreto Legge “Misure Urgenti per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale n° 76/2020”, </strong>le <strong>Procedure </strong>di</p>



<p><strong>Affidamento </strong>di <strong>Importo Sopra la Soglia di Rilevanza Comunitaria</strong>, nei Settori Ordinari, Relative ai Contratti Pubblici<strong>, </strong>di “<strong>Lavori &#8211; Servizi e Forniture – Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione – </strong>di cui agli <strong>articoli n° 35, </strong><strong>Possono Essere Affidati</strong>in <strong>DEROGA</strong><strong> , </strong>per gli Appalti per i quali, la Determina a Contrarre o altro Atto equivalente, sia Adottato entro la data del 31 Luglio 2021.</p>



<p><strong>Per detti Affidamenti</strong>, l’Aggiudicazione o l’Individuazione del Contraente (fatti salvi i casi in cui la Procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria) <strong>deve avvenire entro il Termine di 6 mesi </strong>a partire dalla data di Adozione dell’Atto/Determina di avvio del Procedimento.</p>



<p><strong>In caso di ritardi di cui sopra</strong>, la mancata tempestiva stipulazione del Contratto di Appalto ed il tardivo avvio dell’Esecuzione dello stesso, possono essere valutati, ai fini della responsabilità nei <strong>confronti del R.U.P., </strong>come <strong>DANNO ERARIALE</strong>, <strong>mentre </strong>se <strong>imputabile all’Operatore Economico Affidatario, </strong>possono costituire causa di <strong>esclusione dalla Procedura di Affidamento </strong>o di <strong>Risoluzione del Contratto </strong>per inadempimento Contrattuale.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Comma 2</li></ul>



<p><strong>L’Affidamento </strong>di “<strong>Lavori &#8211; Servizi e Forniture – Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione” </strong>di Importo Superiore alle Soglie Comunitarie di cui all’Art. n° 35 (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) – (fatti salvi gli Appalti di cui al successivo comma 3), <strong>Vengono AFFIDATI </strong>mediante <strong>Procedura APERTA o RISTRETTA, o </strong>(previa motivazione sulla sussistenza di presupposti previsti dalla Legge), <strong>Mediante PROCEDURA COMPETITIVA con NEGOZIAZIONE, </strong>di cui agli Art. n° 61 (Procedura Ristretta) ed Art. n° 62 (Procedura Competitiva con Negoziazione) – (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), per i <strong>SETORI</strong><strong>ORDINARI</strong>, <strong>mentre</strong><strong>secondo</strong><strong>gli</strong><strong>Art.</strong><strong>n°</strong><strong>123</strong>(Scelta delle Procedure)</p>



<p>ed <strong>art. n° 124 (</strong>Procedura Negoziata con Previa Indizione di Gara) – (D.Lgs. 50/16</p>



<p>e ss.mm.ii.) per i <strong>SETTORI SPECIALI</strong>, il tutto con termini ridotti di cui all’Art. 8, comma 1, let.a) del D.L. n° 76/2020.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Comma 3</li></ul>



<p><strong>L’Affidamento </strong>di “<strong>Lavori &#8211; Servizi e Forniture – Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione)” </strong>di <strong>Importo Pari o Superiore alle Soglie Comunitarie </strong>di cui all’Art. n° 35 (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), la cui Realizzazione è necessaria per motivi -COVID-19- per i quali vi è una situazione di <strong>Estrema Urgenza, tale da non consentire il rispetto dei termini previsti dalle Procedure Ordinarie, è FATTIBILE , mediante la PROCEDURA NEGOZIATA </strong>ai sensi dell’Art. n° 63 (Procedura Negoziata Senza Previa Pubblicazione di un Bando di Gara), per i <strong>SETTORI ORDINARI</strong>, ed ai sensi dell’<strong>Art. n° 125 </strong>(Uso della Procedura Negoziata Senza Previa Indizione di Gara), per i <strong>SETTORI</strong><strong>SPECIALI.</strong></p>



<p><strong>Nei casi di cui al Comma 5 (</strong>di cui sopra), compresi gli interventi nei:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Settori di Edilizia Scolastica</strong>, Universitaria, Sanitaria e Carceraria;</li><li><strong>Settori dei Trasporti </strong>e delle Infrastrutture stradali, Ferroviarie, Portuali, Aeroportuali, Lacuali ed Idriche;</li><li><strong>Settori riguardanti </strong>interventi inseriti nei Contratti di Programma ANAS – MIT 2016-2020 ed RFI – MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti;</li><li><strong>Settori riguardanti </strong>interventi Funzionali alla realizzazione della Transizione energetica, compresi i Contratti relativi o collegati ad essi.</li><li>Comma 4</li></ul>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti</strong>, per gli <strong>Affidamenti di cui al Comma 3 (</strong>di cui sopra) e nei settori riguardanti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Settori di Edilizia Scolastica</strong>, Universitaria, Sanitaria e Carceraria;</li><li><strong>Settori dei Trasporti </strong>e delle Infrastrutture stradali, Ferroviarie, Portuali, Aeroportuali, Lacuali ed Idriche;</li><li><strong>Settori riguardanti </strong>interventi inseriti nei Contratti di Programma ANAS – MIT 2016-2020 ed RFI – MIT 2017-2021 e relativi aggiornamenti;</li><li><strong>Settori riguardanti </strong>interventi Funzionali alla realizzazione della Transizione energetica, compresi i Contratti relativi o collegati ad essi, <strong>OPERANO in DEROGA</strong>ad ogni Disposizione di Legge diversa da quella <strong>Penale, Fatto Salvo, </strong>il Rispetto delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione di cui al D.Lgs. n° 159 del 06/09/2011 (Codice delle Leggi Antimafia – aggiornato dalla Legge n° 161 del 17/10/2017) nonché dai Vincoli della UE ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché dei principi di cui agli Art. 30 (Eecuzione di Appalti e Concessioni), Art. n° 34 (Criteri di Sostenibilità Energetica ed ambientale) ed art. n° 42 (Conflitto di Interessi) – (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) e delle disposizioni in materia di subappalto.</li><li>Comma 5</li></ul>



<p><strong>Per ogni Procedura di Appalto, </strong>è <strong>NOMINATO </strong>un <strong>R.U.P., </strong>che con propria determina adeguatamente motivata, <strong>VALIDA </strong>ed <strong>APPROVA </strong>ciascuna fase Progettuale o di Esecuzione del Contratto, anche in Corso d’Opera.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Comma 6</li></ul>



<p><strong>Tutti gli atti della Stazione Appaltante, </strong>adottati ai sensi dell’Art. 2 del presente Decreto Legge, sono Pubblicati ed Aggiornati sui rispettivi Siti Istituzionali nella “<strong>SEZIONE TRASPARENTE” </strong>e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n° 33 del 14/0272013 (Ragioneria generale dello Stato).</p>



<p>Ancora nel Medesimo Sito “<strong>SEZIONE TRASPARENTE” </strong>sono Pubblicati gli Ulteriori Atti di cui all’Art. 29 (Principi in Materia di Trasparenza) &#8211; (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.).</p>



<p><strong>Il Ricorso ai Contratti Segretati </strong>(Art. n° 162 – D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) è</p>



<p><strong>LIMITATO </strong>ai Casi di Stretta Necessità e Richiede una Specifica Motivazione.</p>



<h1 class="wp-block-heading">ARTICOLO 8– D.L. n° 76/07/2020</h1>



<p><strong>ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA </strong><strong>DI </strong><strong>CONTRATTI</strong><strong>PUBBLICI.</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Comma 1-</strong></li></ul>



<p>Con riferimento alle <strong>Procedure di Affidamento </strong>(D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), riferite rispettivamente:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>ai casi </strong>i cui Bandi di Gara o Avvisi, sono già stati Pubblicati alla data di entrato in vigore del D.L. n°76/2020 (17 Luglio 2020);</li><li><strong>ai casi </strong>di Contratti senza Pubblicazione di Bando di Gara o Avviso, per i quali alla data del 17 Luglio 2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le Offerte i Preventivi, senza che siano scaduti i termini di Presentazione delle stesse;</li><li><strong>ai casi </strong>le cui Procedure di Affidamento sono state avviate a decorrere dalla data del 17 Luglio 2020;</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">VALGONO LE SEGUENTI NORME:</h2>



<p><strong>a)- è sempre AUTORIZZATA</strong><strong>la CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA</strong></p>



<p><strong>DI URGENZA, </strong>e per i Contratti di Servizi e Forniture, <strong>l’Esecuzione dei Contratti </strong>ai sensi dell’art. 32, comma 8 (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 (Motivi di Esclusione);</p>



<p><strong>b)- Le Stazioni Appaltanti, </strong>hanno facoltà, nei casi di Appalto Complesso, di <strong>prevedere</strong>, pena l’esclusione dalla Gara, l’Obbligo per l’Operatore Economico di procedere una visita dello stato dei luoghi e la consultazione degli Elaborati e documenti dell’Appalto di cui all’Art. n° 79, comma 2 del</p>



<p>D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;</p>



<p><strong>c)- Nelle Procedure ORDINARIE, </strong>si applicano le Riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di Urgenza (senza dare conto delle Ragioni di Urgenza previste dagli Articoli n° 60, comma 3 (Procedura Aperta) – Art. n° 61, comma 6 (Procedura Ristretta) . Art. n° 62, comma 5 (Proceura Competitiva con Negoziazione) ed. Art. 74, comma 2 e 3 (Disponibilità elettronica dei Documenti di Gara) – D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..</p>



<p><strong>d)- Le procedure di Affidamento Lavori, Servizi e Forniture, </strong>possono essere avviate anche in assenza di Apposito documenti di Programmazione (di cui all’Art. 21 – Programmazione delle Acquisizioni delle Stazioni Appaltanti – D.Lgs. 50/16), a condizione che entro 30 giorni a decorrere dalla data del 17/07/2020 (entrata in vigore del D.L. n° 76/20), si provveda ad un aggiornamento della Programmazione conseguente al COVID – 19.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Comma 2-</li></ul>



<p><strong>Con Riferimento alle Procedure di Affidamento, </strong>per le quali sia scaduto il termine per le presentazioni delle Offerte alla data del 22 febbraio 2020, <strong>le Stazioni Appaltanti, </strong>fermo restando quanto previsto dalla legge n° 27 del 24 Aprile 2020 (Conversione in Legge del D.L. “Cura Italia”, <strong>hanno FACOLTA’ </strong>di <strong>provvedere all’Aggiudicazione entro la data del 31 Dicembre</strong><strong>2020.</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>Comma 3-</li></ul>



<p><strong>Con Riferimento ai Contratti “ACCORDI QUADRO” </strong>Art. 54 – D.Lgs. 50/16) <strong>EFFICACI alla data del 17/07/2020 (</strong>Entrata in vigore del D.L. n° 76/20). le <strong>Stazioni Appaltanti</strong>, nei limiti delle risorse Disponibili, fermo restando quanto previsto dall’Art. n° 103 del Decreto Legge n° 18/20, Provvedono all’Aggiudicazione degli Appalti entro la data del 21 dicembre 2020 ed</p>



<p>all’Esecuzione DEI Contratti ai sensi del medesimo Art. 54, comma 2 e 6 (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.).</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Comma 4-</li></ul>



<p><strong>Con riferimento ai Contratti di Lavori in Corso di Esecuzione </strong>alla data del 17 Luglio 2020 (entrata in vigore del D.L. n° 76/2020), <strong>sono Operative </strong>le seguenti <strong>NORME:</strong></p>



<p><strong>a)- Il Direttore dei Lavori ADOTTA, </strong>in Riferimento alle Lavorazioni Eseguite e non Contabilizzate alla data del 17 Febbraio 2020, in <strong>DEROGA alle Clausole contrattuali, </strong>il Relativo S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) entro 15 giorni dalla stessa data, con <strong>Emissione </strong>da parte del <strong>R.U.P. </strong>(Responsabile Unico del Procedimento) del <strong>Certificato di Pagamento entro 5 giorni, </strong>dalla data di adozione del S.A.L., ed il relativo <strong>Pagamento entro 15 giorni </strong>dalla sua emissione;</p>



<p><strong>b)- Le somme a Disposizione della Stazione appaltante, </strong>nel Quadro Economico Generale e ove necessario le Somme derivanti dal Ribasso d’Asta, <strong>sono UTILIZZABILI, </strong>come <strong>Riconoscimento/Pagamento dei Maggiori Costi </strong>derivanti dall’Adeguamento/Aggiornamento da parte del <strong>C.S.E. (</strong>Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) del <strong>P.S.C. </strong>(Piano di Sicurezza e di Coordinamento), in attuazione di quanto previsto dalle Misure di cui agli Articoli n°1 e n°2 del D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020 (Misure Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell’Emergenza Epidemiologica COVID-19- (Convertito in Legge n° 13 del 5 marzo 2020) e dall’Art. n° 1 del D.L. n° 19 del 25 marzo 2020</p>



<p>(Convertito in lege n° 35 del 22 maggio 2020.</p>



<p><strong>Il Pagamento /Rimborso </strong>di detti <strong>Oneri </strong>viene <strong>effettuato </strong>al Pagamento del</p>



<p><strong>Primo S.A.L. successivo </strong>all’Approvazione/Aggiornamento del <strong>P.S.C</strong>..</p>



<p><strong>c)- Il Rispetto di quanto previsto dalle Misure di Contenimento </strong>di cui al Decreto Legge n° 6/2020 Art. 1 e dall’Art. n° 1 del decreto Legge n° 19/20 e dai</p>



<p>relativi provvedimenti attuativi, qualora dovessero Costituire Impedimento per l’Ultimazione Lavori, Servi e Forniture, nei Termini Contrattuali, <strong>Costituiscono Circostanze non Imputabili all’Esecutore, rispettivamente:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Diritto di PROROGA del termine di Ultimazione Lavori (</strong>se richiesta);</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">&#8211; Non sono Applicabili le Comunicazione all’ANAC;</h2>



<p><strong>&#8211; Non sono Applicabili le Sanzioni </strong>previste dal terzo e quarto periodo del comma 4 dell’Art. n° 107 – D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..</p>



<p><strong>PRINCIPI GENERALI del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. OPERATIVI IN REGIME DI OPERATIVITA’ DEL D.L. SEMPLIFICAZIONE.</strong></p>



<p><strong>Art. 35)- SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA</strong><strong>OPERATIVE DAL PRIMO GENNAIO 2020</strong></p>



<p><strong>Le Soglie di Rilevanza Comunitaria, </strong>determinate con Provvedimento della Commissione Europea in data 30/10/2019 ed operative a partire dal 01 gennaio 2020 (Regolamento Commissione UE n° 2019/1829/UE del 30/10 2019) <strong>sono costituite </strong>rispettivamente da:</p>



<h2 class="wp-block-heading">1)- SETTORI ORDINARI</h2>



<p><em><strong>(</strong></em><em><strong>contratti pubblici , diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le Amministrazioni Aggiudicatrici – art. 3, comma gg))_</strong></em></p>



<h2 class="wp-block-heading">&#8211; 1a)- €. 5.350.000,00 per Appalti di Lavori e Concessioni;</h2>



<p><strong>-1b)- €. 139.000,00 per Appalti di Servizi, Forniture e per Concorsi di</strong><strong>Progettazione</strong><strong>, </strong>aggiudicati da Amministrazioni Aggiudicatrici Sub Centrali</p>



<p><em><strong>(costituite da tutte quelle Autorità Governative Centrali, &#8211; art. 3, comma 1, lett. b) che figurano nell’Allegato III e nei Soggetti giuridici</strong></em><em><strong>Succeduti);</strong></em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>1c)- €. 214.000,00 per Appalti di Servizi, Forniture e per Concorsi di Progettazione</strong><strong>, </strong>aggiudicati da Amministrazioni Aggiudicatrici Sub Centrali (<em>art. 3, comma 1, lett. c) – (Tutte le Amministrazioni Aggiudicatici che non sono Autorità Governative Centrali contenute nell’Allegato</em><em>III);;</em></li><li><strong>1d)- €. 750.000,00 per Appalti di Servizi Sociali o altri Servizi Specifici dei Settori Speciali</strong><strong> (Art. 140); &#8211; </strong>Appalti riservati per determinati Servizi Sociali e di altri servizi specifici , (Di cui agli Artt. 140 – 143 – 144 – Allegato IX).</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">2)-SETTORI SPECIALI</h2>



<p><em><strong>(Energia Termica, Acqua, Elettricità, Trasporti, Servizi Postali, Sfruttamento di Area Geografica,- art. 3, lett. hh) – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);</strong></em></p>



<h2 class="wp-block-heading">2a) &#8211; €. 5.350.000,00 per Appalti pubblici di Lavori;</h2>



<p><strong>2b)- €. 428.000,00 </strong>per <strong>Appalti Pubblici di Servizi, Forniture e per Concessioni di Progettazione;</strong></p>



<p><strong>2c)- €. 1.000.000,00 per </strong>Contratti Pubblici di Servizi Sociali e per altri Servizi Specifici elencati nell’Allegato IX . D.Lgs. 50/2016).</p>



<h1 class="wp-block-heading">Art. 35)- METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI</h1>



<h2 class="wp-block-heading">&#8211; comma 4 –</h2>



<p>“<strong>Il Calcolo del Valore Stimato </strong>di un <strong>Appalto Pubblico di Lavori, Servizi e Forniture </strong>è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’Amministrazione Aggiudicatrice o dall’Ente Aggiudicatore”;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>comma 7 –</li></ul>



<p>“<strong>Il valore stimato dell’Appalto </strong>è quantificato al momento dell’invio di indizione di gara o del Bando di Gara. Nei casi in cui non è prevista un’indizione di gara, il Valore Stimato viene quantificato, all’avvio della procedura di affidamento del contratto”;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>comma 8 –</li></ul>



<p>“<strong>Per gli Appalti pubblici di Lavori,</strong>il Valore Stimato viene calcolato sommando all’importo dei Lavori medesimi, anche il valore complessivo stimato di tutte le Forniture e Servizi messi a disposizione dell’Aggiudicatario a condizione che siano necessari all’Esecuzione dei Lavori”;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>comma 9 – “Per i Contratti Relativi a Lavori e Servizi”:</li><li><strong>lett.a) – </strong><em>“Per Appalti aggiudicati per Lotti Distinti successivi, il Valore Complessivo Stimato è quello ottenuto dalla Somma dei Singoli</em><em>Lotti</em><strong>;</strong></li><li><strong>lett. b) – </strong><em><strong>“</strong></em><em>Quando il Valore Somma dei lotti è Pari o Superiore alle Soglier Comunitarie (di cui sopra), le Disposizione del Codice si applicano a Ciascun Lotto”;</em></li><li>comma 10 – “Per gli Appalti di Forniture”;</li><li><strong>lett.a) &#8211;</strong><strong> “</strong>Per gli Appalti di Forniture Omogenee affidabili con Appalti di Lotti Distinti, ai fini delle Soglie Comunitarie (di cui ai commi 1 e Art. 35) ilo Valore Stimato Complessivo è dato dalla Somma Complessiva dei Singoli Lotti;</li><li><strong>lett. b) – </strong>“ Quando il Valore Stimato somma dei singoli Lotti è pari o superiore alle Soglie Comunitarie (di cui sopra), le Disposizioni del Codice si applicano ai Singoli Lotti;</li><li><strong>comma 11 – </strong>“<em>In deroga a quanto previsto al comma 9(Contratti relativi a Lavori e Servizi) ed al comma 10 (Appalti di Forniture</em><em><strong>), le Amm.ni Aggiudicatici, possono aggiudicare l’Appalto per singoli Lotti</strong></em><em>, senza applicare le disposizioni del presente Codice, quando il Valore stimato al netto dell’IVA, del Lotto, sia inferiore ad €. 80.000,00 per le Forniture o i Servizi, oppure ad €. 1.000.000,00 per gli Appalto Lavori, purchè il valore cumulato dei Lotti Aggiudicati non superi il 20% del Valore Complessivo di tutti i Lotti in cui sono stati frazionati l’Opera previsata, il Progetto acquisizione delle Forniture omogenee o il Progetto di Prestazione</em><em>Servizi.</em></li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>comma 14 – “Valore Stimato come Base di Calcolo per gli Appalti Pubblici di Servizi – Differenziato secondo il seguente Tipo di Servizio;</li><li><strong>a) – per Servizi</strong><strong>Assicurativi:</strong></li><li>“<em>Il Valore Stimato come Base di Calcolo è dato dal Premio da Pagare integrato da altre Forme di</em><em>Remunerazione;”</em></li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>b) – per Servizi Bancari e altri Servizi Finanziari:</li><li>“<em>Il Valore Stimato è dato dagli Onorari, le Commissioni da Pagare, gli Interessi e altre forme di</em><em>Remunerazione”</em></li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>c) – per Appalti di Progettazione:</li><li>“<em><u><strong>Il Valore stimato</strong></u></em><em>è dato dagli Onorari, dalle Commissioni da Pagare e dalle altre Forme di</em><em>Remunerazione”;</em></li><li>d) – per gli Appalti Pubblici che non Fissano un Prezzo Complessivo:</li></ul>



<ol class="wp-block-list"><li>– “<em>per Appalti di Durata Pari o Inferiore a 48 mesi, il </em><em><strong>Valore Stimato </strong></em><em>è dato dal Valore Mensile Moltiplicato per l’Intera</em><em>Durata;”</em></li><li>– “<em>per Appalti di Durata Indeterminata o Superiore a 48 Mesi, il </em><em><strong>Valore Stimato </strong></em><em>è dato dal Valore Mensile Moltiplicato per 48</em><em>Mesi”.</em></li></ol>



<ul class="wp-block-list"><li>comma 15 – “Appalti Misti di Servizi e Forniture”</li><li>“<em>Il </em><em><strong>Valore stimato </strong></em><em>per Appalti Misti di servizi e Forniture è dato dal Valore Totale dei Servizi e Forniture a prescindere delle Rispettive</em><em>Quote”.</em></li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Art. 36 &#8211; PROCEDURE SEMPLIFICATE CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA</h2>



<p><em><strong>(ART. 36 D.Lgs.50/16 – adeguata al D.L. n° ../07/2020 &#8211; Linee Guida ANAC n°1/2019 e</strong></em></p>



<p><em><strong>n°4/2018).)</strong></em></p>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti, </strong>salvo la possibilità di ricorrere alle Procedure Ordinarie, hanno facoltà di ricorrere <strong>all’Affidamento di Appalti di Lavori &#8211; Servizi e Forniture </strong>– <strong>Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione)” </strong>&#8211; di <strong>Importo inferiore </strong>alle <strong>Soglie di Rilevanza Comunitaria, </strong>nel rispetto dei principi di cui agli Art. n°30 – comma 1 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) &#8211; Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) ed Art. n° 42 (Conflitto di interesse), secondo le seguenti modalità:</p>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>&#8211; “PROCEDURA DIRETTA”</li></ol>



<p>Affidamento di <strong>Lavori, Servizi e Forniture </strong>&#8211; – <strong>Servizi di Ingegneria e Architettura &#8211; (inclusa l’Attività di Progettazione)” </strong>di Importo Inferiore ad €. 150.000,00, <em><strong>(compresi i Servizi Tecnici di cui all’art. 31, comma 8 – Progettazione;- CCSP; &#8211; CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione); DD.LL. (Direzione Lavori), &#8211; DEC (Direzione esecuzione e Controllo); -Collaudo, etc.) </strong></em>a cura del RUP, anche senza motivazione e senza previa consultazione di due o più Operatori Economici (art. 36, comma 2, lett. a) – D.L. ../2020;</p>



<ol class="wp-block-list" type="a" start="2"><li>&#8211; “PROCEDURA APERTA”</li></ol>



<p>Affidamento al quale <strong>ogni Operatore Economico interessato ha facoltà di presentare un’offerta, </strong>(art. 3, comma 1, lett.sss)), nel rispetto delle modalità stabilite dal Codice.</p>



<ol class="wp-block-list" type="a" start="3"><li>&#8211; “PROCEDURA RISTRETTA“</li></ol>



<p>Affidamento al quale <strong>ogni Operatore Economico ha facoltà di chiedere di partecipare ed alla quale possono presentare un’offerta soltanto quelli invitati dalla Stazione Appaltante </strong>(art. 3, comma 1, lett. ttt), nel rispetto della modalità stabilite dal Codice.</p>



<ol class="wp-block-list" type="a" start="4"><li>– “PROCEDURA NEGOZIATA”</li></ol>



<p>Affidamento in cui <strong>le Stazioni Appaltanti consultano gli Operatori Economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’Appalto </strong>(art. 3, comma 1, lett. uuu).</p>



<p>Roma, 20/07/2020</p>



<h2 class="wp-block-heading">CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”</h2>



<p><strong>Ing. Andrea RETUCCI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8211; R.U.P. &#8211; (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) RUOLO/COMPITI/RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2019/11/29/r-u-p-responsabile-unico-del-procedimento-ruolo-compiti-responsabilita-in-materia-di-sicurezza-e-salute-sui-luoghi-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 08:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[&#8211; R.U.P. &#8211; (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) RUOLO/COMPITI/RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.– D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (Agg. alla legge n° 55/2019) &#8211; Linee guida ANAC n°3/2017) Con l’entrata in vigore]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>&#8211; R.U.P. &#8211;</strong></p>



<p><strong>(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)</strong></p>



<p><strong>RUOLO/COMPITI/RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO</strong></p>



<p><strong>(D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.– D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.</strong></p>



<p><strong>(Agg. alla legge n° 55/2019) &#8211; Linee guida ANAC n°3/2017)</strong></p>



<p><strong>Con </strong>l’entrata in vigore del<strong> “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – </strong>(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Aggiornato dalla legge n°55/2109), <strong>sono state apportate</strong> in MATERIA DI SICUREZZA SUI</p>



<p>LOOGHI DI LAVORO, <strong>due importanti novità</strong> costituiti rispettivamente da:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>
<strong>-Applicazione del Modello Generale della Prevenzione </strong>costituito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. <strong>(Testo unico per la Sicurezza),</strong>
</li></ol>



<p>anche nei casi in cui il Committente dei Lavori, Servizi e Forniture sia un Soggetto Pubblico;</p>



<ol class="wp-block-list"><li>
<strong>-Previsione in capo al RUP </strong>(Responsabile Unico del Procedimento)di <strong>molteplici Compiti/Attribuzioni/Responsabilità</strong> in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.
</li></ol>



<p><strong>Allo </strong>stato, il <strong>Quadro</strong> <strong>Generale delle Attribuzioni/Compiti/Responsabilità in capo al RUP </strong>(ResponsabileUnico del Procedimento) in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, è costituito e regolamentato dalle <strong>seguenti Norme Legislative</strong>: <strong>a)- D.Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.;</strong></p>



<p><strong>b)- D.Lgs. n° 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, (aggiornato alla Legge n° 55/2019)</strong></p>



<p><strong>c)- LINEE GUIDA ANAC N° 3 </strong>(Autorità Nazionale Anticorruzione)–(Delibera n° 1007 del 11 ottobre 2017 – G.U. n° 26 del 07/11/2016</p>



<p>in vigore dal 21 Novembre 2017) <strong>–</strong> <strong>(Nomina, Ruolo e Compiti del</strong> <strong>R.U.P. per l’Affidamento di Appalti e Concessioni).</strong>Con riferimento al <strong>Quadro Normativo (N°1 &#8211; D.Lgs. 81/08</strong> e ss.mm.ii. <strong>(Testo Unico sulla Sicurezza)</strong>, il Legislatore ha previsto una</p>



<p>serie di disposizioni specifiche riguardanti, <strong>Compiti/Ruolo/Responsabilità del R.U.P </strong>in<strong> Materia di Misure per la Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro, </strong>riassunti in termini riepilogativi nella seguente<strong> TABELLA N°1</strong>:</p>



<p><strong>TABELLA N°1</strong></p>



<p><strong>QUADRO GENERALE</strong></p>



<p><strong>COMPITI/RUOLO/RESPONSABILITA’ DEL R.U.P.</strong></p>



<p><strong>AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
<strong>D. LGS 81/08</strong>
</td><td>
<strong>QUADRO GENERALE ATTRIBUZIONE AL RUP</strong>
</td></tr><tr><td>
<strong>Regime generale della Sicurezza sul Lavoro negli Appalti.</strong>
Art. 26 D.Lgs.81/08.
</td><td>
<strong>L’Art. 26 definisce </strong>i<strong> Principi Generali</strong>, attribuendo al Committente,
anche Pubblico, una posizione di garanzia primaria, che comporta
l’assolvimento di vari obblighi (verifica dell’idoneità tecnico/professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi,
promozione della cooperazione del coordinamento, redazione del
DUVRI, etc.) <strong>delegabili al RUP</strong> (Responsabile Unico del
procedimento), nei casi Contratto Pubblico.
</td></tr><tr><td>
<strong>Principio di specialità </strong><strong>della </strong><strong>disciplina </strong><strong>sugli </strong><strong>appalti pubblici. </strong>Art. 26, comma 7 –
D.Lgs. 81/08
</td><td>
Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 50/2016, trovano applicazione
in materia di <strong>Appalti Pubblici</strong>, le <strong>disposizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..</strong>
</td></tr><tr><td>
<strong>Committente di</strong>
<strong>Opere Pubbliche.</strong>
Art. 89, comma 1, lett. b) – D.Lgs. 81/08
</td><td>
Nel caso di Opera pubblica, <strong>il Committente</strong> è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’Appalto.
</td></tr><tr><td>
<strong>R.U.P. Responsabile dei Lavori.</strong>
Art. 89, comma 1, lett. c) –D.Lgs.
81/08
</td><td>
Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il
<strong>R.U.P</strong>., assume l’incarico di<strong> Responsabile dei Lavori</strong>.
</td></tr><tr><td>
<strong>Notifica</strong>
<strong>Preliminare</strong>
Art. 99 D.Lgs.
81/08
</td><td>
Il <strong>Committente o il R.U.P</strong>., (nella qualità di Responsabile dei Lavori),
prima dell’inizio dei Lavori, trasmette all’ASL ed all’Ispettorato del
Lavoro (territorialmente competente), la <strong>Notifica Preliminare del</strong>
<strong>Cantiere </strong>elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché gli
eventuali aggiornamenti nei casi previsti dall’art. 99, comma 1, del
D.Lgs. 81/08.
</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
<strong>P.S.C. Obbligo di</strong>
<strong>trasmissione.</strong>
Art. 101, comma 1,
D.Lgs. 81/08.
</td><td>
<strong>Il Committente o il Responsabile dei Lavori (R.U.P</strong>.) deve trasmettere
il <strong>P.S.C</strong>. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. in vaso di
Appalto di opera Pubblica, si considera trasmissione la messa a
disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
</td></tr><tr><td>
<strong>Responsabilità del</strong>
<strong>Committente e del</strong>
<strong>RUP e rapporti</strong>
<strong>con CSP e CSE.</strong>
Art. 93 D.L.gs.
81/08
</td><td>
<strong>Il Committente</strong>
è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al
RUP di responsabile del Lavoro. La designazione del CSP e del CSE,
non esonera il Committente o il RUP dalle responsabilità connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1 ed
art. 92, comma 1, lett. a), b), c), ed e) del D.Lgs. 81/08.
</td></tr><tr><td>
<strong>Misure Generali</strong>
<strong>di tutela</strong>.
Art. 90, comma 1-
bis D.Lgs. 81/08
</td><td>
L’Osservanza di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (Misure
generali di tutela) durante la progettazione dell’Opera avviene nel
rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. e al Progettista.
</td></tr></tbody></table></figure>



<p><em><strong>Articolo 93 &#8211; Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori &#8211; comma 1 –</strong></em></p>



<p>“<em>Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all</em><em>’</em><em>adempimento degli obblighi limitatamente all</em><em>’</em><em>incarico conferito al responsabile dei lavori”</em></p>



<p><em><strong>&#8211; comma 2 –</strong></em></p>



<p>“<em>La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l</em><em>’</em><em>esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell</em><em>’</em><em>adempimento degli obblighi di cui agli articoli </em><em>91, comma 1</em><em>, e </em><em>92, comma 1, lettere a)</em><em>, </em><em>b)</em><em>, </em><em>c) d)</em><em> ed </em><em>e).”</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>Art. 91- D.Lgs. 81/08 –</strong>
</li><li>
<em><strong>comma 1 –</strong></em>
</li></ul>



<p>“Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:”</p>



<p><em><strong>-lett. a)-</strong></em></p>



<p>“redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sonodettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV”;</p>



<p><em><strong>&#8211; lett. b) –</strong></em></p>



<p>“predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera90, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO</p>



<p>XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993.</p>



<p>Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto</p>



<p>del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<em><strong>Art. 92 – D.Lgs. 81/08 –</strong></em>
</li><li>
<em><strong>comma 1 – </strong></em>Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
</li><li>
<em><strong>lett. a) –</strong></em>
</li></ul>



<p>“ verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 <em>ove previsto</em> e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”;</p>



<p><strong>&#8211; lett. b) –</strong></p>



<p>“verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, <em>ove previsto</em>, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, <em>ove previsto,</em> e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera <em>b)</em>, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;”</p>



<p><strong>&#8211; lett. c) –</strong></p>



<p>“organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;”</p>



<p>&#8211; lett. e) –</p>



<p>“<em>segnala al committente o</em> al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’ articolo 100, <em>ove previsto</em>, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;</p>



<p>Con l’entrata in vigore del <strong>“CODICE DEI CONTRATTI&nbsp;</strong><strong>PUBBLICI” </strong>(D.Lgs. 50/16–18/04/2016–Correttivo D.Lgs. 56/17–19/04/2017) e delle <strong>Linee Guida ANAC n°3/2017</strong> –(Delibera n° 1007 dell’11/10/2017), i <strong>Compiti/Ruolo/Responsabilità del R.U.P</strong>., in Materia di Misure per la Tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sui Luoghi di Lavoro, <strong>vengono integrati,</strong> rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dal momento che lo stesso <strong>R.U.P</strong>. viene definito quale “<strong>COORDINATORE GENERALE”</strong> con <strong>Compiti</strong> <strong>di Alta Vigilanza </strong>sulle figure che operano in materia di Prevenzione.</p>



<p><strong>Infatti:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>ai sensi </strong>dell’art. 101 del D.Lgs. 50/16 e dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08,<strong> l’esecuzione dei Contratti </strong>aventi ad oggetto Lavori, Servizi e Forniture<strong> è diretta dal R.U.P.</strong>, che<strong> oltre ad avere l’Onere del Controllo dei</strong>
</li></ul>



<p><strong>Livelli di Qualità delle Prestazioni, deve contestualmente svolgere il Compito di Alta Vigilanza</strong>, consistente nell’accertare il corretto edeffettivo svolgimento delle funzioni affidate al Direttore di Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) nonché del Collaudatore o Commissione di Collaudo;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>ai sensi del punto 3.1 delle Linee Guida ANAC/2017</strong>, conriferimento al Compito di Alta Vigilanza da parte del R.U.P., viene stabilito che fermo restando quanto previsto rispettivamente: &#8211; <strong>dall’art.</strong> <strong>31 del Codice </strong>(D.Lgs. 56/17)–( Ruolo e compiti del R.U.P. negliAppalti e nelle Concessioni); &#8211; da altre specifiche disposizioni del medesimo Codice; &#8211; <strong>dalla legge n° 241 del 7 agosto 1990</strong> ( legge sul procedimento amministrativo), <strong>il R.U.P., VIGILA</strong> sullo Svolgimento delle Fasi di Progettazione, Affidamento e di Esecuzione di ogni singolo intervento e <strong>PROVVEDE</strong> a creare le condizioni affinchè il processo realizzato risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla Sicurezza ed alla Salute dei Lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
</li></ul>



<p>Di seguito nella seguente <strong>“TABELLA 2”,</strong> sono riportati i <strong>Principali</strong> <strong>Compiti/Responsabilità del R.U.P</strong>., in materia di Sicurezza e Salutedei Lavoratori sui luoghi di Lavoro, conseguenti all’entrata in vigore (21 Novembre 2017) delle <strong>LINEE GUIDA N° 3/2017.</strong></p>



<p>“<strong>TABELLA 2”</strong></p>



<p><strong>QUADRO GENERALE COMPITI/RESPONSABILITA’ DEL R.U.P.</strong></p>



<p><strong>SECONDO LE LINEE GUIDA ANAC N°3/2017.</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
<strong>Linee Guida</strong>
<strong>ANAC N°</strong>
<strong>3/2017</strong>
</td><td>
<strong>QUADRO GENERALE</strong>
<strong>COMPITI/RESPONSABILITA’ DEL AL RUP</strong>
</td></tr><tr><td>
<strong>Nomina del</strong>
<strong>R.U.P.</strong>
Punto 2.1
</td><td>
Per ogni singola procedure di affidamento di un Appalto o di
concessione, le <strong>Stazioni Appaltanti</strong>, con atto formale del Dirigente (o
di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa) <strong>Individuano</strong>
<strong>un R.U.P. </strong>(Responsabile Unico del procedimento) per le fasi di
Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione.
Il R.U.P., svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
</td></tr><tr><td>
<strong>Individuazione</strong>
<strong>del R.U.P.</strong>
Punto 2.2
</td><td>
<strong>Il R.U.P. è individuato </strong>nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,
comma 1 del Codice (D.Lgs. 50/16) tra i dipendenti di ruolo addetti
all’unità Organizzativa inquadrati come Dirigenti o Dipendenti con
funzioni direttive.
In caso di carenza in organico dell’Unità Organizzativa, il R.U.P. è
individuato tra i dipendenti in servizio, con analoghe caratteristiche.
</td></tr><tr><td>
<strong>Requisiti del</strong>
<strong>R.U.P.</strong>
Punto 2.4
</td><td>
<strong>Il R.U.P., deve essere dotato </strong>di competenze Professionali adeguate
all’incarico da svolgere. Nel caso in cui sia individuato un RUP,
carente di requisiti richiesti, la Sazione Appaltante, affida lo
svolgimento di Supporto al RUP ad altri dipendenti im possesso dei
requisiti richiesti coerenti al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni
aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee
Guida.
</td></tr><tr><td>
<strong>Qualifica di Ufficiale del R.U.P.</strong>
</td><td>
<strong>Il R.U.P., </strong>nell’esercizio delle sue funzioni è qualificabile comePubblico Ufficiale. Le sue funzioni sono vietate a Soggetti che si
trovano nelle condizioni di Conflitto di Interesse (art. 42, comma 2 del<strong> Pubblico </strong>D.Lgs. 50/16), nonché a quelli che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del
Punto 2.3 Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001 (peculato art. 314; malversazione a danno dei privati; art. 315; peculato mediante profitto dell’errore altrui, art. 316; concussione art. 317; etc.).
</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
<strong>Dovere generale</strong>
<strong>di vigilanza del</strong>
<strong>R.U.P.</strong>
Punto 3.1
</td><td>
<strong>Il R.U.P</strong>.<strong> è tenuto a vigilare </strong>sullo svolgimento delle<strong> fasi di</strong>
<strong>Progettazione, Affidamento ed Esecuzione </strong>di ogni singolo
intervento e provvede a creare le condizioni affinchè il processo
relaizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed
ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione
programmata, al<strong>la sicurezza ed alla salute dei Lavoratori</strong> in
conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
</td></tr><tr><td>
<strong>Requisiti,</strong>
<strong>Esperienza,</strong>
<strong>Formazione del</strong>
<strong>R.U.P.</strong>
Punto 4.1
</td><td>
<strong>Il R.U.P</strong>., deve essere<strong> in possesso di Specifica formazione</strong>
<strong>Professionale </strong>, soggetta a costante aggiornamento e deve avere
maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di
attività analoghe a quella da realizzare in termini di natura,
complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:
a)- alle dipendenze di Stazioni Appaltanti nel ruolo di RUP o nello
svolgimento di mansioni nell’ambito Tecnico/amministrativo;
b)- nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo subordinato o di
consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei Lavori
Pubblici o Privati.
</td></tr><tr><td>
<strong>R.U.P.</strong>
<strong>Corresponsione</strong>
<strong>Costi di Sicurezza</strong>
Punto 6.a
</td><td>
<strong>Il R.U.P., </strong>sentito il DD.LL. ed il CSE,<strong> verifica che l’Esecutore</strong>
<strong>corrisponda alle Imprese Subappaltatrici i Costi della Sicurezza</strong>
<strong>relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.</strong>
</td></tr><tr><td>
<strong>R.U.P. Intervento</strong>
<strong>su Segnalazioni</strong>
<strong>del CSE</strong>
Punto 6.c
</td><td>
<strong>Il R.U.P., </strong>a seguito di segnalazioni/iniziative del C.S.E., sentito il
DD.LL., deve adottare gli atti di competenza.
</td></tr><tr><td>
<strong>Delega al R.U.P.,</strong>
<strong>in caso di lavoro</strong>
<strong>per il quale non è</strong>
<strong>obbligatorio il</strong>
<strong>P.S.C.</strong>
Punto 6.d
</td><td>
<strong>Il R.U.P., </strong>per Appalti Lavori per i quali non è prevista la
predisposizione del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento),
svolge, su delega del Soggetto di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/08 (obblighi connessi al contratto d’appalto), i compiti ivi previsti.
</td></tr><tr><td>
<strong>Il R.U.P.-</strong>
<strong>responsabile dei</strong>
<strong>Lavori , nomina il</strong>
<strong>C.S.P. ed il C.S.E.</strong>
Punto 6.e
</td><td>
<strong>Il R.U.P., assume il ruolo di responsabile dei Lavori ai fini del</strong>
<strong>rispetto delle Norme di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui</strong>
<strong>luoghi di lavoro </strong>e nello svolgimento di questo incarico richiede la
nomina del C.S.P e del C.S.E., ed
ha il
dovere di
vigilare sulle
relative attività.
<strong>Il R.U.P., nella fase di esecuzione dei lavori, </strong>avvalendosi del
DD.LL., <strong>sovraintende a tutte le attività finalizzate alla</strong>
<strong>realizzazione degli interventi affidati, assicurandosi che le stesse</strong>
<strong>siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di Legge, in</strong>
<strong>particolare di quelle in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro </strong>e
garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e
la qualità delle prestazioni.
</td></tr><tr><td>
<strong>R.U.P – Consegna</strong>
<strong>Lavori ed</strong>
<strong>integrazione</strong>
<strong>P.S.C.</strong>
Punto 6.f
</td><td>
<strong>Il R.U.P., </strong>prima della Consegna dei Lavori, deve tenere conto delle
eventuali proposte integrative del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di
Coordinamento) formulate dagli Operatori economici, quando tale
piano sia previsto dal D.Lgs. 81/08.
</td></tr><tr><td>
<strong>R.U.P. gravi</strong>
<strong>violazioni –</strong>
</td><td>
<strong>Il</strong>
<strong>R.U.P.,</strong>
deve
trasmettere
agli
organi
competenti
dell’Amministrazione Appaltatrice, sentiti il DD.LL., la proposta del
</td></tr></tbody></table></figure>



<figure class="wp-block-table"><table class=""><tbody><tr><td>
<strong>Obbligo</strong>
<strong>trasmissione</strong>
<strong>provvedimenti</strong>
<strong>del C.S.E.</strong>
Punto 6.g
</td><td>
C.S.E., relativa a Sospensione, Allontanamento dell’Esecutore o di
Subappaltatori o di Lavoratori Autonomi dal cantiere o alla
risoluzione del contratto.
</td></tr><tr><td>
<strong>R.U.P. – Appalti</strong>
<strong>di servizi,</strong>
<strong>Forniture e</strong>
<strong>Concessioni di</strong>
<strong>Servizi.</strong>
Punto 7
</td><td>
<strong>Il R.U.P. </strong>svolge, in coordinamento con il direttore dell’Esecuzione se
nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione,
acquisendo e fornendo all’Organo competente dell’Amministrazione
Aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed
elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della
risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle
controversie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/16, nonché ai fini
dello svolgimento delle attività di verifica delle prestazioni eseguite
con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
<strong>Il R.U.P. </strong>compie, su delega del datore di lavoro committente, in
coordinamento con il direttore di esecuzione dove nominato, le azioni
dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione,
attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle
norme sulla Sicurezza de Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro.
</td></tr></tbody></table></figure>



<p><em><strong>Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)</strong></em></p>



<p><em><strong>&#8211; comma 1 _</strong></em></p>



<p>“ <em>Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’</em><a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#021"><em>articolo 21, comma 1</em><em>, </em></a><em>ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell&#8217;affidamento, dell&#8217;esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all&#8217;articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere </em><em>rifiutato.”</em></p>



<p><em><strong>&#8211; comma 2 –</strong></em></p>



<p>“<em>Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l&#8217;affidamento del contratto di lavori, servizi,</em> <em>forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell&#8217;invito a presentare un&#8217;offerta.”</em></p>



<p><em><strong>&#8211; comma 3 –</strong></em></p>



<p>“<em>Il RUP, ai sensi della </em><a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm"><em>legge 7 agosto 1990, n. 241</em><em>, </em></a><em>svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”</em></p>



<p><em><strong>&#8211; comma 4 –</strong></em></p>



<p>“ <em>Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<em><strong>lett-a) </strong></em>formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavoripubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di
</li></ul>



<p>contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell&#8217;avviso di preinformazione;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>lett.b)- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo</strong>
</li></ul>



<p>Determinati in coerenza alla coperturafinanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; </p>



<p><strong>-lett.c)</strong>-cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; </p>



<p><strong>-lett.d)-</strong>segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell&#8217;attuazione degli interventi; </p>



<p><strong>-lett.e)-</strong>accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>lett. f)- </strong>fornisce all&#8217;amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimentodell&#8217;attuazione dell&#8217;intervento, necessari per l&#8217;attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la
</li></ul>



<p>efficiente gestione economica dell’intervento;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>lett.g)- </strong>propone all&#8217;amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti,
</li></ul>



<p>quando si rende necessaria l&#8217;azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>lett.h)- </strong>propone l&#8217;indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della<a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm">legge 7 agosto 1990, n. 241,</a>quando sia necessario o utile per l&#8217;acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,
</li></ul>



<p>assensi, comunque denominati;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>lett.i)- </strong>verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
</li></ul>



<p>Come evidenziato nella sopra riportata <strong>“TABELLA 2”</strong> – Quadro Generale RUOLO/COMPITI del R.U.P., appare evidente che allo stato si registra una <strong>ulteriore maggiore azione di Responsabilità da parte del</strong></p>



<p><strong>R.U.P., nel campo della Prevenzione in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro.</strong></p>



<p><strong>La Responsabilità del R.U.P., </strong>quale<strong> “Coordinatore Generale” </strong>inmaPubblico, ragion per cui, come tale ha il <strong> compito (obbligo)</strong> di</p>



<p>controllare l’operato di tutte le figure operanti in cantiere, incluso in</p>



<p>particolare i compiti del C.S.E., con il quale svolge un Ruolo Strategicoteria antinfortunistica, riguarda tutte le fasi del processo dell’Appalto ai fini della Prevenzione degli Infortuni all’interno degli Appalti Pubblici.</p>



<p>Particolare interesse, riveste l’orientamento della Giurisprudenza in</p>



<p>merito, al Ruolo di <strong>GARANZIA del RUP</strong> in materia di Prevenzione sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).</p>



<p>La <strong>Suprema Corte di Cassazione</strong> infatti<strong>,</strong> con <strong>sentenza n° 18102 del</strong> <strong>10 Aprile 2017 </strong>(infortunio grave di un operaio durante le operazioni direstauro di una ringhiera &#8211; mancata nomina del C.S.E.), ha messo in evidenza i compiti e gli obblighi del R.U.P., in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori in un Appalto Pubblico.</p>



<p>In <strong>tema di Sicurezza sul Lavoro</strong>, ha <strong>affermato la Suprema Corte</strong>, sussiste a carico del <strong>R.U.P</strong>., una <strong>Posizione di GARANZIA,</strong> non solo nella fase di Progettazione dei Lavori, quando fa elaborare il P.S.C. (Piano di Coordinamento e di Sicurezza) ma anche durante il loro svolgimento, quando ha l’obbligo di sorvegliare sulla sua corretta applicazione.</p>



<p><strong>Al R.U.P</strong>., è<strong> attribuito dalla legge </strong>,<strong> ha precisato la Suprema Corte</strong>,una <strong>Posizione di GARANZIA</strong> abbastanza ampia, comprendente l’esecuzione dei controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sicchè a lui <strong>spetta pure</strong> <strong>accertare che il C.S.P. ed il C.S.E., adempiono agli obblighi attribuiti loro in tale materia.</strong></p>



<p>Nel caso specifico (mancata dimostrazione di estemporaneità e imprevedibilità dei lavori che causarono l’infortunio), <strong>premesso:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>
<strong>che </strong>le operazioni rientravano nella sfera di controllo del R.U.P.;
</li><li>
<strong>che </strong>la presenza di più ditte operanti all’interno del cantiere richiedevala nomina del C.S.E. (art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/08);
</li><li>
<strong>che </strong>la nomina del C.S.E., avrebbe, con elevata probabilità, consentito
</li></ul>



<p>di accertare tempestivamente e, quindi, d’impedire l’irregolare</p>



<p>esecuzione delle operazioni di rimozione del cancello che determinarono il crollo del recito;</p>



<p><strong>la Suprema Corte </strong>ha<strong> ritenuto inammissibile il ricorso del R.U.P</strong>.,<strong> confermando </strong>la<strong> sentenza della Corte d’Appello </strong>con la quale ilTribunale (ritenendo colpevole) aveva <strong>condannato il R.U.P</strong>., alla pena di giustizia e alle statuizioni civili risarcitorie in favore della persona offesa, in relazione al <strong>delitto di lesioni colpose gravi</strong> in</p>



<p>danno di un lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortunio sul lavoro (art. 500, commi 1, 2 e 3 del C.P., in riferimento agli artt. 96, comma 1, lett. b), art. 159 ed art. 90, comma 4 de dD.Lgs. 81/08).</p>



<p>Alla luce di quanto sopra, appare, con l’entrata in vigore delle linee Guida ANAC n°3/2017 ( 21 Novembre 2017) <strong>abbastanza pesante il</strong> <strong>ruolo/compito del R.U.P. in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi da Lavoro, </strong>considerati, anche gli attuali stretti confini di non facileindividuazione in termini di Responsabilità tra i diversi Soggetti proposti in tale ruolo dalla vigente normativa.</p>



<p>Roma, 20/11/2019</p>



<p><strong>CONSIGLIERE NAZIONALE“PRIMA”</strong></p>



<p><strong>Ing. Andrea RETUCCI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regolamento 2016/679 GDPR: come affrontarlo per evitare le sanzioni</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2019/11/13/regolamento-2016-679-gdpr-come-affrontarlo-per-evitare-le-sanzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 16:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=165</guid>

					<description><![CDATA[Dal 25 maggio 2018 è applicabile in tutti gli Stati Membri il Regolamento Ue 2016/679 GDPR. Che cosa è il GDPR? Si tratta dell’acronimo di General Data Protection Regulation, una norma che regola la protezione delle persone fisiche in merito]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>
Dal 25 maggio 2018 è applicabile in tutti gli Stati Membri il
Regolamento Ue 2016/679 GDPR.</p>



<p><strong>Che cosa è il
GDPR?</strong></p>



<p>Si tratta
dell’acronimo di <em><strong>General Data Protection Regulation</strong></em>,
una norma che regola la<strong> protezione delle persone fisiche</strong> in
merito al <strong>trattamento e alla libera circolazione dei loro dati
personali</strong>.</p>



<p><strong>Perché nasce
il GDPR?</strong></p>



<p>Il Regolamento
risponde alle esigenze dettate dalle nuove sfide tecnologiche, e
dalla crescente necessità di accordare e semplificare le norme che
regolano la circolazione dei dati tra i diversi Stati Membri della
Comunità Europea.</p>



<p>I cambiamenti di
cui è divenuta protagonista la nostra società hanno infatti
introdotto un nuovo concetto di <strong>privacy</strong>: al giorno d’oggi
non può più essere intesa come mera presentazione della
documentazione, ma deve essere vista intesa come <strong>metodo</strong>.</p>



<p>La privacy deve
essere concepita come <strong>logica formativa e informativa</strong>, in grado
di permeare l’aspetto della tutela legale, dell’organizzazione e
della <strong>predisposizione di sistemi informatici ad hoc</strong> che
assicurino la <strong>migliore protezione dei dati personali</strong> che tutti
archiviano nel proprio database.</p>



<p>Ed è proprio
questo il motivo per cui l’entrata in vigore del nuovo Regolamento
(UE) 2016/679 (cosiddetto “GDPR”) <strong>non ha comportato</strong>
<strong>l’abrogazione del già noto D.Lgs. n. 196/2003</strong>.</p>



<p>Le due norme
infatti trovano applicazione in <strong>combinato disposto</strong>, poiché il
<strong>GDPR</strong> rappresenta una implementazione e armonizzazione a
livello europeo di quanto già normato dai singoli Stati membri sul
tema <strong>protezione e trattamento dei dati personali</strong>.</p>



<p><strong>Come
affrontare il GDPR?</strong></p>



<p>La nuova
concezione di privacy portata dal <strong>Regolamento 2016/679 GDPR </strong>deve
essere affrontata nel modo corretto per evitare di incorrere in
sanzioni e generare disordine.</p>



<p>Sarà quindi
necessario trattare le tematiche inerenti alla privacy non come un
“calderone”, ma utilizzando <strong>informative</strong> che dovranno
essere ben <strong>distinte in base a</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list"><li> tipo di
	trattamento;
	</li><li> finalità
	del trattamento;
	</li><li>al fatto che
	ci si stia riferendo a dati di clienti esterni all’azienda oppure
	ai dati dei dipendenti dell’azienda stessa.
</li></ul>



<p>Vi sono poi <strong>altri
temi</strong> delicati e strettamente correlati al trattamento dei dati
personali:</p>



<p>&#8211; il trattamento
di dati personali acquisiti mediante riprese audio e video;</p>



<p>&#8211; le possibilità
di profilazione del cliente mediante il rilascio di fidelity card
nominative; 
</p>



<p>&#8211; il corretto
trattamento di dati c.d. particolari, specialmente in relazione ai
consensi in eccesso.</p>



<p><strong>Quali sono le
sanzioni in caso di mancato rispetto del GDPR?</strong></p>



<p><strong>L’art. 83
Reg. (UE) 2016/679 GDPR</strong> sancisce che <strong>la violazione delle
disposizioni</strong> <strong>relative agli obblighi del titolare del
trattamento e del responsabile del trattamento</strong> può comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a €
10.000.000 o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale
totale annuo dell’esercizio precedente.</p>



<p>La violazione
delle disposizioni relative ai principi di base del trattamento e del
consenso, ai diritti dell’interessato e ai trasferimenti di dati
personali a un destinatario in un paese terzo può comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a €
20.000.000 o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale
totale annuo dell’esercizio precedente;</p>



<p><strong>L’art. 84
Reg. (UE) 2016/679 GDPR</strong> chiarisce inoltre che <strong>gli Stati membri
dell’Unione</strong> possono stabilire disposizioni normative relative
alle altre sanzioni per le violazioni del Regolamento GDPR ed in
particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative
pecuniarie a norma del precedente art. 83.</p>



<p>
Si ringrazia Safetia Srl per il contributo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nasce l’applicativo Civa per la gestione informatizzata dei tuoi servizi</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2019/11/13/nasce-lapplicativo-civa-per-la-gestione-informatizzata-dei-tuoi-servizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 16:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Il 27 maggio 2019&#160;Inail ha messo a disposizione degli utenti l’applicativo Civa. Che cos’è l’applicativo Civa? È un nuovo servizio telematico per la certificazione e verifica di impianti e apparecchi, attivato dall’istituto con la circolare n.12 del 13 maggio 2019.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>
Il
27
maggio 2019&nbsp;Inail
ha messo a disposizione degli utenti l’<strong>applicativo
Civa.</strong></p>



<p>
<strong>Che
cos’è l’applicativo Civa?</strong></p>



<p>
È
un nuovo <strong>servizio
telematico per la certificazione e verifica di impianti e apparecchi</strong>,
attivato dall’istituto con la circolare n.12 del 13 maggio 2019.</p>



<p>
<strong>Quali
servizi puoi gestire con l’applicativo Civa?</strong></p>



<p>
Con
l’introduzione dell’applicativo Civa i servizi di certificazione
e verifica potranno essere richiesti&nbsp;<strong>esclusivamente&nbsp;</strong>utilizzando
tale canale.</p>



<p>
L’<strong>applicativo
Civa</strong>&nbsp;consentirà
agli utenti la&nbsp;<strong>gestione
informatizzata dei seguenti servizi</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
	denuncia
	di impianti di messa a terra;
	</li><li>denuncia
	di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
	</li><li>messa
	in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
	</li><li>riconoscimento
	di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
	</li><li>prestazioni
	su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
	</li><li>messa
	in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da
	cantiere;
	</li><li>messa
	in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e
	degli insiemi;
	</li><li>approvazione
	del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento;
	</li><li>prime
	verifiche periodiche.
</li></ul>



<p>
<strong>E
la gestione degli altri servizi?</strong></p>



<p>
I
servizi al momento esclusi, come ad esempio messa in servizio
cumulative di attrezzature a pressione, riparazione o taratura
valvola, verranno aggiunti in seguito all’applicativo Civa. 
</p>



<p>
Fino
a quel momento potranno essere gestiti attraverso <strong>Pec
con i moduli online</strong>.</p>



<p>
<strong>Come
funziona l’applicativo Civa?</strong></p>



<p>
L’applicativo
permette di:</p>



<p>
&#8211;
eseguire pagamenti mediante “<strong>pagoPA</strong>”

</p>



<p>
&#8211;
visualizzare e gestire gli apparecchi collegati al medesimo utente</p>



<p>
&#8211;
comunicare cessione e dismissione 
</p>



<p>
&#8211;
procedere alla “richiesta di visualizzazione delle pratiche
presentate”.</p>



<p>
L’applicativo
potrà inoltre essere utilizzato soltanto <strong>mediante
delega da parte dell’azienda committente. </strong>
</p>



<p>
Si
tratta di un <strong>sistema
sicuro</strong>,
poiché permette al consulente per le attrezzature e impianti di
avere accesso soltanto ai dati necessari per poter effettuare le
denunce di impianti.</p>



<p>
L’applicativo
Civa rappresenta uno <strong>strumento
innovativo, </strong>utile
alle aziende per snellire i processi di comunicazione con i vari enti
e ottimizzare i flussi aziendali, risparmiando tempo.</p>



<p>Si ringrazia
Safetia Srl per il contributo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRESENTAZIONE DEL SISTEMA &#8211; 24 Ottobre</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2019/10/14/presentazione-del-sistema-24-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 16:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://www.federazioneimprese.it/wp-content/uploads/2019/10/EVENTO-NAPOLI-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-157" srcset="https://www.federazioneimprese.it/wp-content/uploads/2019/10/EVENTO-NAPOLI-724x1024.jpg 724w, https://www.federazioneimprese.it/wp-content/uploads/2019/10/EVENTO-NAPOLI-212x300.jpg 212w, https://www.federazioneimprese.it/wp-content/uploads/2019/10/EVENTO-NAPOLI-768x1087.jpg 768w, https://www.federazioneimprese.it/wp-content/uploads/2019/10/EVENTO-NAPOLI.jpg 1943w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>R.S.P.P. – A.S.P.P. (RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA) (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2019/07/27/r-s-p-p-a-s-p-p-responsabile-addetto-servizio-prevenzione-e-sicurezza-d-lgs-81-08-e-ss-mm-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[R.S.P.P. – A.S.P.P. (RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA) (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) REQUISITI – COMPITI – RESPONSABILITA’ Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) redatto in attuazione dell’art. 1 della Legge n° 123 del 3/08/2007, contiene disposizioni per il]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>
<strong>R.S.P.P.
– A.S.P.P.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">(RESPONSABILE/ADDETTO
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA)</h1>



<p>
<strong>(D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.) </strong><strong>REQUISITI
– COMPITI – RESPONSABILITA’</strong></p>



<p>
Il
<strong>Testo Unico per la
Sicurezza </strong>(D.Lgs.
81/08) redatto in attuazione</p>



<p>
dell’art.
1 della Legge n° 123 del 3/08/2007, contiene disposizioni per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di Salute e
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e <strong>si
applica </strong>(ai sensi
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 81/08) <strong>a
tutti i settori di attività, privati o pubblici e a tutte le
tipologie di rischio</strong>,
in cui sia presente un lavoratore dipendente o un lavoratore ad esso
assimilabile.</p>



<p>
Al
Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/08 e smm.ii.), è demandato,
l’obbligo esclusivo della <strong>Valutazione
dei Rischi sui Luoghi di Lavoro</strong>,
ed al fine di adempiere a detti obblighi (ai sensi dell’Art. 31),
compete l’attivazione del <strong>Servizio
di Prevenzione e Protezione</strong>inteso (ai sensi
dell’art. 2, lett. l)), quale <strong>“Insieme
delle Persone, Sistemi e Mezzi Interni o Esterni all’Azienda,
finalizzati all’Attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi
Professionali per i</strong><strong>Lavoratori”.</strong></p>



<p>
<strong>Il
Servizio di Prevenzione e Protezione, (</strong>ai
sensi dell’Art. 31), si compone rispettivamente:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>
	<strong>del
	R.S.P.P. (</strong>Responsabile
	Servizio di Prevenzione e Protezione), designato dal Datore di
	Lavoro;
</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>
	del
	<strong>A.S.P.P. </strong>(Addetto
	Servizio di Prevenzione e Protezione) con funzioni	di Collaboratore.
</li></ul>



<p>
<strong>Il
R.S.P.P. </strong>(Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione<strong>),
rappresenta il Professionista in possesso di Capacità e di Requisiti
Professionali </strong>(di
cui all’Art. 32), <strong>designato
dal Datore di Lavoro </strong>a
cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione
dai Rischi.</p>



<p>
<strong>Il R.S.P.P., </strong>trasmette al Datore di Lavoro, le competenze
tecniche ed organizzative necessarie a garantire la predisposizione
di tutte le misure idonee per la tutela della salute e della
sicurezza dei Lavoratori, senza obblighi di controllo sulle effettive
applicazioni delle stesse, in quanto non titolare della posizione di
garanzia che la normativa riserva in capo esclusivo solo al Datore di
Lavoro.</p>



<p>
<strong>Il R.S.P.P., </strong>come affermato dalla Cassazione “<strong>è un
Consulente del Datore di Lavoro” </strong>le cui competenze Tecniche,
costituiscono supporto allo stesso ai fini di effettuare la
Valutazione e l’Elaborazione del Documento di Valutazione dei
Rischi (D.V.R.), contenenti le misure di Prevenzione e Protezione dei
Lavoratori sui luoghi di Lavoro.</p>



<p>
<strong>REQUISITI</strong></p>



<p>
<strong>Le Capacità ed i Requisiti Professionali del S.P.P</strong>. (Servizio
di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. ed A.S.P.P.) interni o
esterni all’Azienda, devono essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sui Luoghi di Lavoro e relativi alle attività lavorative,
riscontrabili mediante il possesso dei Requisiti Professionali Minimi
di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione Interni ed
Esterni).</p>



<p>
<strong>Il
Ruolo di R</strong>.<strong>S.P.P.,
</strong>può essere svolto
rispettivamente:</p>



<p>
<strong>1)- Direttamente quale Datore di Lavoro, </strong>può svolgere
direttamente i compiti propri del R.S.P.P., di Primo Soccorso e di
Prevenzione Incendi, dandone preventiva informazione al R.L.S.
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), nei seguenti casi
(Allegato II):</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Aziende
	Artigiane ed industriali fini a 30
	Lavoratori;
	</li><li>
	Aziende
	Agricole e Zootecniche fino a 30
	Lavoratori;
	</li><li>
	Aziende
	di Pesca fino a 20
	Lavoratori;
	</li><li>
	Altre
	Aziende fino a 200
	Lavoratori.
</li></ul>



<p>
<strong>Il Datore di Lavoro, </strong>per ricoprire il ruolo di R.S.P.P., deve
frequentare specifici Corsi di formazione (di durata da un minimo di
16 ore ad un max di 48 ore) e di aggiornamenti richiesti, i cui
contenuti sono stabiliti dall’Accordo stato Regioni/Province
Autonome del 21/12/2011.</p>



<p>
<strong>Il Datore di Lavoro, </strong>per svolgere direttamente i compiti di
Addetto al primo Soccorso e quello di Addetto alla Prevenzione
Incendi, deve frequentare i Corsi di Formazione di cui agli Artt. 45
e 46 (del D.Lgs. 81/08).</p>



<p>
<strong>Ai
sensi dell’art. 34 </strong>(D.Lgs.
91/08), il <strong>Datore di
Lavoro </strong>che intende
svolgere i compiti di R.S.P.P., deve essere <strong>dotato
di un Attestato di Frequenza di apposito Corso di Formazione </strong>(
soggetto ad aggiornamento periodico) della durata minima di 12 ore e
massima di 48 ore, adeguato alla natura dei rischi previsti sul luogo
di lavoro e relativo alle attività lavorative, come stabilito
all’Accordo Stato/Regioni/Province Autonome del 07/07/2016.</p>



<p>
<strong>2)-
Attraverso Uno o Più Dipendenti</strong>,
nominati dal <strong>Datore
di Lavoro</strong>, ed in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati
nell’art. 32 (D.Lgs. 81/08),
<strong>obbligatorio
</strong>per le attività di
cui all’art. 31, comma 6</p>



<p>
– D.Lgs. 81/08);</p>



<p>
<strong>3)-
Attraverso un Soggetto Esterno all’Azienda, </strong>in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati
nell’art. 32, <strong>obbligatorio
 </strong>in assenza di
dipendenti privi dei requisiti professionali di cui
sopra.</p>



<p>
A
seguito dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni/Province  Autonome
del 07/07/2016, il <strong>Conseguimento
</strong>del relativo
<strong>Attestato con
Verifica dell’Apprendimento</strong>,
relativo alle funzioni di <strong>R.S.P.P./A.S.P.P</strong>.,
avviene attraverso la <strong>Frequenza
di Tre Distinti Moduli</strong>,
costituiti rispettivamente
da:</p>



<p>
<strong>-MODULO “A”</strong><strong> – </strong>definito modulo Base, della
durata di 28 ore e comune a tutte le figure a prescindere dal settore
di operatività;</p>



<p>
<strong>&#8211; MODULO “B”</strong><strong> – </strong>comune ad R.S.P.P. ed
A.S.P.P., della durata variabile da 12 a 68 ore in funzione del
settore di operatività (definiti in base ai Codici ATECO/2002).
Detto modulo richiede di un aggiornamento periodico variabile, il cui
periodo temporale è funzione del ruolo (R.S.P.P./A.S.P.P.) e dal
settore merceologico.</p>



<p>
<strong>-MODULO “C”-</strong>riservato ai soli R.S.P.P. ,
della durata di 24 ore, costituisce credito formativo permanente ed è
indipendente del settore specifico di impiego.</p>



<p>
<strong>I</strong>n
virtù dell’art. 32, comma 5 (D.Lgs. 81/08), <strong>sono
esonerati dalla frequenza dei Moduli “A” e “B”
</strong>rispettivamente:</p>



<p>
<strong>1)-
Soggetti in Possesso di Laurea Classi L7; L8; L9; L17; L23 e Laurea
Magistrale LM26, </strong>di
cui al D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca del
16/03/2007, pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 155 del 06/07/2007);</p>



<p>
<strong>2)-
Soggetti in Possesso di Laurea Classi 4: 8; 9; 10</strong>;
di cui al D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, del 04/08/2000, pubblicato sul S.O. alla
G.U. n° 245 del 04/08/2000);</p>



<p>
<strong>3)-
Soggetti in Possesso di Laurea Classe 4</strong>;
di cui al D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, del 02/04/2001, pubblicato sul S.O. alla
G.U. n° 128 del 05/06/2001).</p>



<p>
<strong>A
seguito dell’Accordo Stato/Regioni/Provincie Autonome </strong>del
07/07/2016, entrato in vigore dal 3 settembre 2016<strong>,
i Soggetti, abilitati a svolgere le attività di Formazione e di
Aggiornamento dei R.S.P.P./A.S.P.P. </strong>(di
cui sopra) sono quelli riportati nell’Allegato A, Punto 2 del
medesimo Accordo S/R.</p>



<h1 class="wp-block-heading">
In questo Allegato, figurano alla
lettera “l” rispettivamente: “ Le Associazioni Sindacali
dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori comparativamente più
rappresentative sul Piano Nazionale e gli Organismi Paritetici quali
definiti dall’art. 2, lett. e), del D.Lgs. 81/08, limitatamente al
settore di riferimento”.</h1>



<p>
<strong>COMPITI</strong></p>



<p>
Con
l’art. 33 (D.Lgs. 81/08) vengono individuati i <strong>Compiti
del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali sui
Luoghi di Lavoro, </strong>che
consistono nel coadiuvare il Datore di Lavoro,rispettivamente nelle
seguenti funzioni/attività:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>nella
	individuazione dei fattori di Rischio/Pericolo
	Espositivo;
	</li><li>
	nella
	Valutazione dei
	Rischi;
	</li><li>
	nella
	individuazione e verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle
	misure adottate per la sicurezza e la Salubrità degli ambienti di
	Lavoro;
	</li><li>
	nella
	elaborazione delle misure preventive e protettive e dei relativi
	sistemi di controllo (Art. 33, comma
	1, lett.
	b));
	</li><li>
	nella
	elaborazione delle procedure di Sicurezza (Art. 33, comma i , lett.
	c));
</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>
	nella
	proposta di programmi di informazione e formazione dei
	Lavoratori
	(Art. 33, comma 1, lett.
	d));
	</li><li>
	nella
	proposta di delle modalità di partecipazione alle consultazioni in
	materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle
	riunioni di cui all’Art. 35 (Art. 33, comma 1,
	lett.d));
	</li><li>
	nella
	fornitura ai Lavoratori delle informazioni di cui all’Art. 36
	(Art. 33, comma 1,
	lett.f)).
</li></ul>



<p>
Si
sottolinea e precisa, che <strong>l’operato
dei R.S.P.P./A.S.P.P. </strong>ha
unicamente una <strong>Funzione
Consultiva e Propositiva </strong>a
disposizione del <strong>Datore
di Lavoro</strong>, al quale
compete la titolarità esclusiva degli obblighi  in materia di
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro di cui all’art. 33 (D.Lgs.
81/08) – ( Servizio di Prevenzione e
Protezione).</p>



<p>
<strong>Il
rapporto tra il R.S.P.P. ed il Datore di Lavoro</strong>,
si svolge quindi secondo due direttrici distinte, costituite
rispettivamente da:</p>



<p>
 <strong>-DIPENDENZA
–</strong>intesa
non in senso tecnico/giuridico, ma come <strong>Supporto/Avvalimento
Professionale</strong>,
considerato che il potere direttivo, gerarchico e di responsabilità,
fa capo esclusivamente al Datore di Lavoro;</p>



<p>
<strong>-COLLABORAZIONE –</strong>dovuta alla complessità
tecnica degli adempimenti di pertinenza del Servizio di Prevenzione e
Protezione.</p>



<p>
<strong>-RESPONSABILITA’
– R.S.P.P. &#8211; Datore di Lavoro</strong></p>



<p>
<strong>La consolidata giurisprudenza </strong>vigente in materia è univoca
nel considerare le funzioni del R.S.P.P., quali integrative del
sistema Sicurezza Aziendale a supporto/collaborazione tecnica del
Datore di Lavoro.</p>



<p>
<strong>Il
Soggetto </strong>che svolge
le <strong>funzioni di
R.S.P.P</strong>., è di
fatto un <strong>Consulente
</strong>del <strong>Datore
di Lavoro</strong>, la cui
Professionalità e fatta propria dallo stesso, che
lo
ha
scelto
e
nominato,
fermo
restando
che
in
alcuni
casi
il
R.S.P.P.,</p>



<p>
possa
avere una propria <strong>responsabilità
concorrente </strong>nel
verificarsi di un evento lesivo.</p>



<p>
<strong>L’Atto
di designazione/nomina del R.S.P.P</strong>.,
da parte del Datore di Lavoro, <strong>non
costituisce né equivale a conferimento di delega in materia
antinfortunistica</strong>,
come assentito da numerose sentenze tra cui (Cassazione Penale
Sezione 20 maggio 2013 n° 21628; Cass. pen. Sez. IV del 17/12/2013,
n° 49031, ed
altre).</p>



<p>
<strong>Ultimamente
la Giurisprudenza (</strong>Cassazione
penale, Sentenza n° 2406 del 18 Giugno 2017, non escludendo
l’innegabile responsabilità del Datore di Lavoro, <strong>non
esclude </strong>che sia
ipotizzabile, <strong>nei
confronti del R.S.P.P. una RESPONSABILITA’ PENALE CONCORRENTE,
</strong>qualora
lo</p>



<p>
stesso agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di
leggi e discipline, omette di segnalare situazioni di rischio,
inducendo il Datore di Lavoro a provvedere all’adozione di misure
di prevenzione idonee ed adeguate a scongiurare il verificarsi di
eventi lesivi.</p>



<p>
<strong>In questo senso </strong>si è espressa la <strong>Cassazione Penale, </strong>nella
sentenza n° 2406 di cui sopra , con la quale è stata confermata la
responsabilità penale Concorrente nei confronti del R.S.P.P., in
ordine all’omicidio colposo aggravato in danno di un dipendente.</p>



<p>
<strong>Ancora, la Suprema Corte, </strong>ai sensi dell’Art. 113 del C.P.P.,
nei casi in cui l’evento lesivo sia derivato da alcuni suggerimenti
sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, si
pinge oltre la Responsabilità penale Concorrente, ponendo l’ipotesi
che possa essere prospettabile una responsabilità anche esclusiva
del R.S.P.P..</p>



<p>
<strong>Una violazione, </strong>da parte del R.S.P.P., <strong>allorquando
accertata</strong>, dei compiti di pertinenza di cui all’art. 33 (D.Lgs.
81/08), anche in relazione alle misure generali di tutela della
Salute e Sicurezza dei Lavoratori di cui</p>



<p>
all’art.
15 Capo III &#8211; SEZIONE I del D.Lgs. 81/08) <strong>determinano
un profilo di COLPA SPECIFICA, Reato</strong>,
che, ai sensi dell’art. 590, comma 5 del c.p.p., <strong>è
perseguibile</strong><strong>d’ufficio.</strong></p>



<p>
<strong>E’
opinione consolidata dei Giudici </strong>(come
confermato da diverse sentenze anche della Suprema Corte), <strong>che</strong>,
a prescindere dalla opinabilità della tesi secondo la quale il
R.S.P.P. non sarebbe destinatario di norme antinfortunistiche, <strong>tutti
i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro </strong>o
che abbiano determinato una malattia professionale, <strong>sono
considerati Reati perseguibili d’ufficio </strong>ai
sensi dell’art. 590, comma 5 del codice di procedura penale
indipendentemente dalla qualifica rivestita dall’imputato, non
influendo sulla procedibilità valutazioni di carattere soggettivo.</p>



<p>
In conclusione, la <strong>Suprema Corte </strong>(Cassazione Penale Sezione IV
del 26/04/2010 n° 16134), ha rilevato che l’omissione di condotte
doverose in relazione alle funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P.,
costituiscono violazioni</p>



<p>
all’interno del sistema antinfortunistico pertanto, ove da tali
violazioni dovessero discendere infortuni sul lavoro o malattie
professionali, questi sono configurabili in reati con concorso di
colpa con l’aggravante della loro commissione configurati
all’articolo 590, comma 5 ed articolo 589, comma 2 del codice di
procedura penale.</p>



<p>
Roma, 18/07/2019</p>



<p><strong>CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”</strong></p>



<p>
<strong>Ing.
Andrea RETUCCI</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Affidamento APPALTI SOTTO SOGLIA &#8211; Legge n. 55-06- 2019</title>
		<link>https://www.federazioneimprese.it/2019/07/10/affidamento-appalti-sotto-soglia-legge-n-55-06-2019/</link>
					<comments>https://www.federazioneimprese.it/2019/07/10/affidamento-appalti-sotto-soglia-legge-n-55-06-2019/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wp_2699170]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 03:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.federazioneimprese.it/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato dalla Legge n° 55 del 14/06/2019 – G.U. n° 140 del 17/06/2019 (conversione , con modificazioni del D.L. n° 32 del 18/04/2019- Sblocca Cantieri). PROCEDUREAFFIDAMENTO APPALTI DI:“LAVORI &#8211; SERVIZI TECNICI –]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>CODICE DEI </strong><strong>CONTRATTI PUBBLICI</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">(D.Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato dalla Legge n° 55 del 14/06/2019 –</h1>



<p><strong>G.U. n° 140 del 17/06/2019 (conversione , con modificazioni del D.L. n° 32 del 18/04/2019- Sblocca Cantieri).</strong></p>



<p><strong>PROCEDURE</strong><strong>AFFIDAMENTO APPALTI </strong><strong>DI:</strong><strong>“LAVORI &#8211; SERVIZI TECNICI – SERVIZI E</strong><strong>FORNITURE”</strong><strong>&#8211; DI</strong><strong>IMPORTO SOTTO</strong><strong>SOGLIA</strong><strong>COMUNITARIA</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">(Art.35 e 36 –D.Lgs. 50/16 aggiornato e coordinato dalla legge n° 55 del 14/06/2019 – Linee Guida ANAC n° 1/2019 e n°4/2018).</h1>



<p><strong>Con il presente articolo</strong><em>, </em>vengono esposte le <strong>Procedure </strong>di <strong>Affidamento, Semplificate nei Settori Ordinari Relative ai Contratti Pubblici, </strong>di “<strong>Lavori &#8211; Servizi e Forniture – Servizi Tecnici” &#8211; di Importo sotto la Soglia di Rilevanza Comunitaria di cui all’art. 35 e 36 </strong>– D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., ed alla Legge n° 55 del 14/06/2019 – G.U. n° 140 del 17/06/2019) <strong>(Operative a partire dal 17 Giugno</strong><strong>2019).</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">PRINCIPI GENERALI</h1>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti</strong><strong>, (</strong>ferma restando la possibilità di ricorrere alle Procedure Ordinarie), <strong>hanno facoltà di ricorrere all’Affidamento, mediante Procedure Semplificate </strong>ivi compreso l’<strong>Affidamento Diretto</strong>, di &#8211; <strong>Lavori &#8211; Sevizi e Forniture – Servizi Tecnici &#8211; </strong>di Importo sotto la Soglia di Rilevanza Comunitaria,</p>



<h1 class="wp-block-heading">nel rispetto dei seguenti Principi Generali (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.) costituiti rispettivamente da:</h1>



<h1 class="wp-block-heading">1)-Economicità; Efficacia; Tempestività; Correttezza; Libera Concorrenza, non Discriminazione; Trasparenza; Proporzionalità; Idonea Pubblicità (art. 30, comma 1);</h1>



<p><strong>2)- Criteri di Sostenibilità Energetica ed Ambientale (art. 34); 3)- Prevenzione e Risoluzione di Conflitti di Interessa;</strong></p>



<p><strong>4)- Principio di Rotazione, </strong>consistente nel divieto di invito a Procedure Dirette (comprese quelle rientranti nel medesimo settore merceologico categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti nelle quali la Stazione Appaltante ha operato limitazioni al numero di inviti) nei confronti del Contraente Uscente e di quello invitato e risultato non Affidatario nel precedente affidamento;</p>



<p><strong>5)- Principio di Tutela </strong>dell’effettiva possibilità di partecipazione agli Affidamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese.</p>



<p><strong>In materia di Trasparenza</strong>(Art. 29) valgono i seguenti <strong>Obblighi/procedure</strong>: <strong>a)- tutti gli atti </strong>delle Amministrazioni Aggiudicatrici, relativi alla</p>



<p>programmazione di Opere, Servizi e Forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori ed opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, (ove non considerati riservati ai sensi dell’art. 53 ovvero segretati ai sensi dell’art. 162), <strong>devono essere pubblicati e aggiornati </strong>sul Profilo del Committente, nella Sezione</p>



<p>“<strong>Amministrazione Trasparente” </strong>(con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 33 del 14 Marzo 2013). Nella stessa Sezione (e con le stesse modalità di cui del D.Lgs. n° 33 del 14 Marzo 2013), vengono pubblicati i i Resoconti della Gestione Finanziaria dei Contratti al termine della loro esecuzione</p>



<p><strong>b)- Tutti gli Atti di cui alla lett. a) di cui sopra, </strong>sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC.</p>



<h1 class="wp-block-heading">SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (Art. 35)</h1>



<p><strong>Le Soglie di Rilevanza Comunitaria, </strong>determinate con Provvedimento della Commissione Europea, ed operative a partire dal 01 gennaio 2018 (Regolamento Commissione UE n° 2017/2366/UE) <strong>sono costituite </strong>rispettivamente da:</p>



<h1 class="wp-block-heading">1)- SETTORI ORDINARI</h1>



<p><strong>(</strong><em>contratti pubblici , diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le Amministrazioni Aggiudicatrici – art. 3, comma gg))_</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li>1a)- €. 5.548.000,00 per Appalti di Lavori e Concessioni;</li></ul>



<p><strong>-1b)- €. 221.000,00 per Appalti di Servizi, Forniture e per Concorsi di</strong><strong>Progettazione</strong><strong>, </strong>aggiudicati da Amministrazioni Aggiudicatrici Sub Centrali (<em>costituite da tutte quelle che non sono Autorità Governative Centrali, &#8211; art. 3, comma 1, lett. c) che figurano nell’Allegato III e nei Soggetti giuridici Succeduti);</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>1c)- €. 114.000,00 per Appalti di Servizi, Forniture e per Concorsi di Progettazione</strong><strong>, </strong>aggiudicati da Amministrazioni Aggiudicatrici Centrali (<em>art. 3, comma 1, lett. b) Allegato</em><em>III);</em></li><li><strong>1d)- €. 750.000,00 per Appalti di Servizi Sociali o altri Servizi Specifici dei Settori Speciali</strong><strong> (Art. 140); &#8211; </strong>Appalti riservati per determinati Servizi (art. 143) – Appalti Sevizi di Ristorazione (art. 144)- (Allegato IX D.Lgs. 156/17).</li></ul>



<h1 class="wp-block-heading">2)-SETTORI SPECIALI</h1>



<p><strong>(</strong><em>Energia Termica, Acqua, Elettricità, Trasporti, Servizi Postali, Sfruttamento di Area Geografica,- art. 3, lett. hh) – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);</em></p>



<p><strong>2a) &#8211; €. 5.548.000,00 </strong>per Appalti pubblici di Lavori;</p>



<p><strong>2b)- €. 443.000,00 </strong>per Appalti Pubblici di Servizi, Forniture e per Concessioni di Progettazione;</p>



<p><strong>2c)- €. 1.000.000,00 per </strong>Contratti Pubblici di Servizi Sociali e per altri Servizi Specifici elencati nell’Allegato IX . D.Lgs. 50/2016).</p>



<h1 class="wp-block-heading">PROCEDURE SEMPLIFICATE CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA</h1>



<p><em>(ART. 36 D.Lgs.50/16 – Legge n° 55del 14/06/2019 -Linee Guida ANAC n°1/2019 e</em></p>



<p><em>n°4/2018).)</em></p>



<p><strong>Le Stazioni Appaltanti, </strong>salvo la possibilità di ricorrere alle Procedure Ordinarie, hanno facoltà di ricorrere all’Affidamento di Appalti di Lavori -Servizi e Forniture – Servizi Tecnici &#8211; di Importo inferiore alle Soglie di Rilevanza Comunitaria, nel rispetto dei principi di cui agli Art. n°30 – comma 1 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) &#8211; Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) ed Art. n° 42 (Conflitto di interesse), secondo le seguenti modalità:</p>



<ol class="wp-block-list"><li>&#8211; “PROCEDURA DIRETTA”</li></ol>



<p>Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di Importo Inferiore ad €. 40.000,00, <em>(compresi i Servizi Tecnici di cui all’art. 31, comma 8 – Progettazione;- CCSP; &#8211; CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione); DD.LL. (Direzione Lavori), &#8211; DEC (Direzione esecuzione e Controllo); -Collaudo, etc.) </em>a cura del RUP, anche senza motivazione e senza previa consultazione di due o più Operatori Economici (art. 36, comma 2, lett. a) – D.Lgs. 50/2016 e Legge n° 55/2019).</p>



<ol class="wp-block-list"><li>&#8211; “PROCEDURA APERTA”</li></ol>



<p>Affidamento al quale <strong>ogni Operatore Economico interessato ha facoltà di presentare un’offerta, </strong>(art. 3, comma 1, lett.sss)), nel rispetto delle modalità stabilite dal Codice.</p>



<ol class="wp-block-list"><li>&#8211; “PROCEDURA RISTRETTA“</li></ol>



<p>Affidamento al quale <strong>ogni Operatore Economico ha facoltà di chiedere di partecipare ed alla quale possono presentare un’offerta soltanto quelli invitati dalla Stazione Appaltante </strong>(art. 3, comma 1, lett. ttt), nel rispetto della modalità stabilite dal Codice.</p>



<ol class="wp-block-list"><li>– “PROCEDURA NEGOZIATA”</li></ol>



<p>Affidamento in cui <strong>le Stazioni Appaltanti consultano gli Operatori Economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’Appalto </strong>(art. 3, comma 1, lett. uuu).</p>



<h1 class="wp-block-heading">1)- APPALTI LAVORI</h1>



<p> <strong>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN FUNZIONE</strong><strong>DELLA SOGLIA DI IMPORTO</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">1A) – IMPORTO LAVORI&lt; €. 40.000,00</h1>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO</strong><strong>, </strong>a cura del RUP, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici o per Lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lett. a));</p>



<h1 class="wp-block-heading">1B) – IMPORTO LAVORI &gt;= €. 40.000,00 e &lt; €. 150.000,00</h1>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO </strong>previa valutazione (ove esistenti) di almeno <strong>3 PREVENTIVI </strong>di Operatori Economici (art. 36, comma 2, lett.b), individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari) – (Linee Guida ANAC n° 4/2018, Punto 5.1), con l’applicazione del criterio del minor prezzo e nel rispetto del principio di rotazione degli Inviti.</p>



<p>L’avviso sui risultati della procedura di Affidamento deve contenere l’indicazione anche dei soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">1C) –IMPORTO LAVORI&gt;= €. 150.000,00 e &lt; €. 350.000,00 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 63) previa</h1>



<p><strong>Consultazione</strong>, ove esistenti di almeno <strong>10 Inviti ad Operatori Economici </strong>(<strong>art. 36, comma 2, lett. c), </strong>individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari (Linee Guida ANAC n° 4/2018 – Punto 5.1), con l’applicazione del criterio del minor prezzo e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">1C-bis) –IMPORTO LAVORI&gt;= €. 350.000,00 e &lt; €. 1.000.000,00 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA (Art. 63), previa <strong>Consultazione </strong>(ove esistenti) di almeno <strong>15 INVITI </strong>ad Operatori Economici</h1>



<p>(art. 36, comma 2, lett. c-bis), individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari (Linee Guida ANAC n° 4/2018 – Punto 5.1), nel rispetto di un criterio di rotazione. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">1D) – IMPORTO LAVORI&gt;= €. 1.000.000,00 e &lt;= €. 5.548.000,00 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA (Art. 60) &#8211; (art. 36, comma</h1>



<p>2, lett. d), <strong>con l’applicazione del Criterio del Massimo Ribasso</strong>, con l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97 comma 8 (Esclusione Automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla Soglia di Anomalia Individuata ai Sensi del comma 2 &#8211; e dei commi 2-bis e 2.ter dell’At. 97.).</p>



<p>Si precisa, che l’esclusione automatica oltre ad essere <strong>prevista dal Bando di Gara </strong>da parte della Stazione Appaltante, <strong>non opera </strong>quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.</p>



<p><em><strong>Art. 97, comma 2;</strong></em></p>



<p><em>Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la Commissione Aggiudicatrice procedono come segue:</em></p>



<ol class="wp-block-list"><li><em>calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: del dieci per cento, arrotondato all&#8217;unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da</em><em>accantonare;</em></li><li><em>calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);</em></li><li><em>calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera</em><em>b);</em></li><li><em>la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).</em></li></ol>



<p><em><strong>Art. 97, comma 2-bis.</strong></em></p>



<p><em>Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la Commissione Aggiudicatrice procedono come</em><em>segue:</em></p>



<ol class="wp-block-list"><li><em>calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all&#8217;unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da</em><em>accantonare;</em></li><li><em>calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);</em></li><li><em>calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera</em><em>a);</em></li><li><em>se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media</em><em>aritmetica);</em></li><li><em>se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera</em><em>b).</em></li></ol>



<p><em><strong>Art. 97, comma 2-ter.</strong></em></p>



<p><em><strong>Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla determinazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.</strong></em></p>



<h1 class="wp-block-heading">2) &#8211; PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI</h1>



<p><em>( di cui all’art. 31, comma 8 – Progettazione;- CCSP; &#8211; CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione); DD.LL. (Direzione Lavori), &#8211; DEC (Direzione esecuzione e Controllo); -Collaudo,</em><em>etc</em></p>



<h1 class="wp-block-heading">  IN FUNZIONE DELL’IMPORTO</h1>



<h1 class="wp-block-heading">2A) – IMPORTO SERVIZI TECNICI &lt; €. 40.000,00</h1>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO, </strong>a cura del RUP, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici, con ammissione offerta solo prezzo (art. 36, comma 2, lett. a) ed Art. 3, comma 8.</p>



<h1 class="wp-block-heading">2B) – IMPORTO SERVIZI TECNICI &gt;= €. 40.000,00 e &lt;100.000,00</h1>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO (</strong>Art. 36, comma 2, lett.b) <strong>– </strong>Art. n°157, comma</p>



<ol class="wp-block-list"><li>previa consultazione di almeno <strong>5 INVITI </strong>se sussistono in tale numero, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con l’applicazione del <strong>criterio dell’Offerta economicamente più Vantaggiosa </strong>(miglior rapporto qualità/prezzo) – (art. 95, comma 3, lett.b)).</li></ol>



<h1 class="wp-block-heading">2C) – IMPORTO SERVIZI TECNICI&gt;= €. 100.000,00 e &lt; €. 221.000,00</h1>



<p><strong>Affidamento con PROCEDURA APERTA o RISTRETTA, con </strong>il criterio dell’Offerta economicamente più Vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) (art. 59, comma 1); e secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III, e IV del Codice (- art. 157, comma 2, ultimo periodo).</p>



<h1 class="wp-block-heading">3)- APPALTI SRVIZI E FORNITURE</h1>



<p><strong>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN FUNZIONE DELL’ IMPORTO</strong></p>



<p><strong>3A)- IMPORTO SERVIZI/FORNITURE &lt; €. 40.000,00</strong></p>



<p><strong>AFFIDAMENTO DIRETTO, </strong>ammessa offerta solo prezzo, a cura del RUP, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici, (art. 36, comma 2, lett. a) ed art.. 32, comma 14).</p>



<h1 class="wp-block-heading">3B)- IMPORTO SERVIZI/FORNITURE &gt;= €. 40.000,00 e &lt; €. 221.000,00</h1>



<p><strong>AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DIRETTA, </strong>ammesse Offerte solo Prezzo, con almeno <strong>5 INVITI </strong>ad <strong>Operatori Economici </strong>(art. 36, comma 2, lett.b), individuati sulla base di Indagini di Mercato o attingendo tramite gli Elenchi Fiduciari) – (Linee Guida ANAC n° 4/2018, Punto 5.1), nel rispetto di un criterio di rotazione degli Inviti. L’avviso sui risultati della Procedura di Affidamento deve riportare anche l’indicazione dei Soggetti invitati.</p>



<h1 class="wp-block-heading">FASI DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO (Art. 32) PER CONTRATTI DI IMPORTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA</h1>



<p><strong>Le Procedure di Affidamento Semplificate di cui all’Art. 36, comma 2, lett.</strong></p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>e b) – Affidamento DIRETTO – D..Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.))</strong>, prendono avvio mediante apposita Determina a Contrarre o con Atto ad essa equivalente da parte della Stazione Appaltante, contenente in modo semplificativo:</li></ol>



<p>&#8211; l’oggetto dell’Affidamento; &#8211; l’Importo, il Fornitore; &#8211; le ragioni della scelta del Fornitore; &#8211; il possesso da parte da parte del Fornitore dei requisiti di carattere generale compreso quelli Tecnico/Professionali, ove richiesti.</p>



<p><strong>Gli Inviti </strong>agli Operatori Economici, per le <strong>PROCEDUTRE SEMPLIFICATE</strong>, sono Regolamentate dal rispetto del criterio della Rotazione degli stessi, individuati mediante apposite <strong>Indagini di Mercato </strong>o attingendo tramite <strong>Elenco Fornitori </strong>(Albo Fiduciario) preventivamente individuati.</p>



<p>La Procedura, si articola ed avviene secondo le seguenti fasi:</p>



<p><strong>1)- Svolgimento Indagine di Mercato </strong>o consultazione <strong>Elenco Fornitori</strong>, da utilizzare per invitare gli Operatori Economici al confronto Competitivo;</p>



<p><strong>2)- Confronto Competitivo </strong>tra gli Operatori selezionati ed invitati a scelta dell’Affidatario;</p>



<p><strong>3)- Aggiudicazione, </strong>che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti e relativa approvazione da parte dell’Organo competente;</p>



<p><strong>3)- Stipula </strong>del Contratto, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nell’invito.</p>



<p><strong>Le Amministrazioni Appaltanti, </strong>possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un <strong>REGOLAMENTO </strong>in cui vengono disciplinate – (Linee Guida ANAC n° 4/2018), rispettivamente:</p>



<p><strong>a)- le modalità </strong>di conduzione delle <strong>Indagini di Mercato</strong><strong>;</strong></p>



<p><strong>b)- le modalità </strong>di costituzione dell’<strong>Elenco dei Fornitori </strong><strong>(Albo fiduciario); c)- I Criteri di scelta </strong>dei Soggetti da invitare a presentare l’Offerta<strong>.</strong></p>



<h1 class="wp-block-heading">INDAGINE DI MERCATO</h1>



<p><strong>Detto Regolamento, individua e contiene, rispettivamente:</strong></p>



<p><strong>a)- le modalità </strong>di conduzione dell’Indagine medesima, secondo criteri più convenienti alla Stazione Appaltante;</p>



<p><strong>b)- i Criteri di Scelta </strong>degli Operatori economici da invitare a presentare l’offerta;</p>



<p><strong>c)- le Modalità </strong>di idonea ed opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, pubblicando apposito Avviso sul profilo del committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la Sezione “Bandi e Contratti”;</p>



<p><strong>d)- indicazione del valore/importo </strong>dell’Affidamento, gli elementi essenziaqli del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, le capacità tecniche/professionali richieste ai fini della partecipazione alla procedure di affidamento, il numero minimo/massimo di Operatori economici da invitare, i criteri di selezione degli Operatori Economici e le modalità di comunicare.</p>



<h1 class="wp-block-heading">ELENCO FORNITORI (Albo Fiduciario).</h1>



<p><strong>La Costituzione dell’Elenco Fornitori, </strong>avviene a seguito di <strong>Avviso Pubblico </strong>da parte della Stazione Appaltante, pubblicato <strong>sul Profilo del Committente, </strong>nella Sezione <strong>“Amministrazione Trasparente”, </strong>sotto la Sezione <strong>“Bandi e Contratti”, </strong>nel quale vengono specificate e richieste, rispettivamente:</p>



<p><strong>a)- le modalità </strong>di costituzione e revisione dell’elenco, distinto per categorie e fascia di importo;</p>



<p><strong>b)- i requisiti </strong>di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, richiesti da parte dei singoli Operatori Economici che richiedono l’iscrizione;</p>



<p><strong>c)- le modalità </strong>di selezione degli Operatori economici da invitare alla singola procedura;</p>



<p>d)- le categorie e fasce di importo secondo le quali la Stazione Appaltante intende suddividere l’elenco medesimo;</p>



<p><strong>e)- i requisiti </strong>minimi, in ragione di ciascuna categoria e fascia di importi, richiesti per l’iscrizione;</p>



<p><strong>f)- le modalità </strong>di revisione dell’elenco con scadenza prefissata;</p>



<p><strong>g)- le modalità </strong>di conferma dell’iscrizione e dei requisiti posseduti (possibile anche tramite PEC);</p>



<p><strong>Il singolo Operatore Economico, </strong>ha facoltà di chiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. L’iscrizione da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali, con l’obbligo da parte degli stessi di informare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali variazioni.</p>



<p><strong>La Stazione Appaltante, </strong>entro 30 gg. e non superiori a 90 gg. dalla data di presentazione delle istanze, procede alla loro valutazione, relativa compilazione del medesimo elenco e contestuale pubblicazione sul proprio sito.</p>



<p><strong>La Stazione Appaltante, </strong>ha facoltà di escludere dall’Elenco Fornitori, rispettivamente:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>gli Operatori Economici</strong>, che secondo motivata valutazione, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso errore grave nell’esercizio delle loro attività professionali;</li><li><strong>gli Operatori Economici, </strong>che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.</li></ul>



<p>Roma, 30/06/2019</p>



<p><strong>CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”</strong></p>



<p><strong>Ing. Andrea RETUCCI</strong></p>
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		<title>CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs. 50/2016 – 56/2017 VERIFICA/VALIDAZIONE DEI PROGETTI PUBBLICI (Art. 26 – D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017)</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 03:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016 (in vigore in data 19/04/2016) e del Decreto Correttivo – D.Lgs. 56/2017 (in vigore in data 20/05/2017) – (recepimento della Legge Delega n° 11 del 28 gennaio]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici </strong><em>– D.Lgs. </em>50/2016 (in vigore in data 19/04/2016) e del <strong>Decreto Correttivo </strong>– D.Lgs. 56/2017 (in vigore in data 20/05/2017) – (<em>recepimento della Legge Delega n° 11 del 28 gennaio 2016</em>),</p>



<p><strong>L’Istituto della VERIFICA/VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE</strong></p>



<p>(<em>essendo stati abrogati gli artt. 44 – 59 del D.PR. N° 207/2010</em>),</p>



<p> <strong>E’</strong><strong>REGOLAMENTATO</strong></p>



<p>rispettivamente dalle seguenti norme:</p>



<p><strong>1)- Art. 26 – Nuovo Codice Appalti &#8211; D.Lgs. 50/16 </strong>e <strong>D.Lgs. 56/2017</strong>– (Verifica preventiva della Progettazione);</p>



<p><strong>2)- Linee Guida ANAC N° 1 </strong>(<em>Delibera ANAC, n°973 del 14/09/16 – G.U. Serie Generale n°</em></p>



<p><em>228 del 29/09/16 e successive correzioni -G.U. n° 69 del 23/03/18 in vigore dal 07/04/18</em>) – Indirizzi Generali sull’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria &#8211; Punto VII – Verifica e Validazione della Progettazione;</p>



<p><strong>3)- Linee Guida n° 3 </strong>– Nomina, Ruolo e Compiti del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’Affidamento di Appalti Pubblici” (<em>Delibera ANAC, n°1096 del 26/10/16 – G.U. Serie Generale n° 2273 del 22/11/16, aggiornata con delibera ANAC n°1007 del 11/10/2017 – G.U. 07/11/2017, in vigore dal</em><em>22/11/2017).</em></p>



<p><strong>4)- D.P.R.</strong><strong>n° 207/2010</strong>(Titolo II – Progettazione e Verifica del Progetto)</p>



<p><strong>Artt. 14 – 43 </strong>(Ancora Vigenti).</p>



<p><strong>&#8211; PREMESSA –</strong></p>



<p><strong>L’Attività di Verifica/Validazione, (</strong>anche con il D.Lgs, 50/16 e ss.mm.), continua ad avere un ruolo ed una importanza centrale nel processo di Progettazione ed Esecuzione di un Appalto Lavori Pubblici, dal momento che rappresenta e costituisce essenziale Strumento di Prevenzione di errori e/o omissioni del Progetto, da cui conseguono sempre maggiori costi e tempi di realizzazione dell’Opera.</p>



<p><strong>L’Attività di Verifica/Validazione</strong>, si espleta mediante procedure distinte, costituite rispettivamente da:</p>



<p> <strong>A) ATTIVITA’ DI VERIFICA –</strong></p>



<p>&#8211; <strong>Attività Istruttoria e Controllo Livelli di Progettazione </strong>eseguita in Contraddittorio con il Progettista, tesa ad accertare la Rispondenza degli Elaborati di Progetto e la loro Conformità alla Normativa Vigente.</p>



<p> <strong>B) ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE –</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Atto Formale a firma del RUP, </strong>che deve riportare:</li></ul>



<p>&#8211;<strong>gli Esiti della Verifica </strong>riportati nel <strong>Rapporto Conclusivo </strong>Redatto e Sottoscritto dal Soggetto Verificatore, appositamente incaricato;</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>gli Estremi del Documento di</strong><strong>Verifica;</strong></li><li><strong>le Eventuali Controdeduzione del</strong><strong>Progettista.</strong></li></ul>



<p>Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, cambiano le regole relative all’<strong>Attività di Verifica/Validazione della Progettazione </strong>(<em>rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e da DPR N° 207/2010), </em><strong>Attività Obbligatoria </strong>(per ogni progetto/contratto pubblico di Lavori) da eseguire prima dell’Inizio della Procedura di Affidamento dei Lavori (Pubblicazione del Bando di Gara).</p>



<p>Le Nuove Disposizione (come sopra elencate) consentono il Recepimento della prima parte del Criterio contenuto all’art. n° 1, comma 1, lett. rr), della Legge Delega n° 11/2016, (da cui deriva il D.Lgs. 50/16) che prevedeva: “<em>revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del RUP, nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di</em><em>progettazione;</em></p>



<p><em>&#8211; al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata la somma non superiore al 2% (per cento) dell’importo posto</em><em>a</em><em>base</em><em>di</em><em>gara</em><em>per</em><em>le</em><em>attività</em><em>tecniche</em><em>svolte</em><em>dai</em><em>dipendenti</em><em>pubblici</em><em>relativamente</em><em>alla</em></p>



<p><em>programmazione della spesa per gli investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla</em><em>progettazione”.</em></p>



<p> <strong>MODALITA’ DI VERFICA PREVENTIVA DELLA</strong><strong>PROGETTAZIONE</strong></p>



<p>Le <strong>Modalità di Verifica Preventiva della Progettazione</strong>, da parte della Stazione Appaltante, sono Regolamentate dalle Norme indicate in Premessa (Art. 26 – D.Lgs. 50/16), nel rispetto dei seguenti obblighi:</p>



<p><strong>1)- Ha luogo </strong>prima dell’inizio delle procedure di Affidamento dell’Appalto dei Lavori;</p>



<p><strong>2)- Verifica </strong>la rispondenza degli Elaborati di Progetto e la loro Conformità alle Leggi Vigenti, ed in particolare accerta:</p>



<p><strong>a)- </strong>la completezza della progettazione e la rispondenza ai documenti di cui all’Art. 23 del Codice (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.);</p>



<p><strong>b)- </strong>la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;</p>



<p><strong>c)- </strong>l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;</p>



<p><strong>d)- </strong>presupposti per la durabilità nel tempo;</p>



<p><strong>e)- </strong>la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;</p>



<p><strong>f)- </strong>la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;</p>



<p><strong>g)- </strong>la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;</p>



<p><strong>h)- </strong>l’adeguatezza dei prezzi unitari;</p>



<p><strong>i)- </strong>la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesta;</p>



<p><strong>3)- Consiste </strong>principalmente nel controllo:</p>



<p><strong>a)- dell’affidabilità </strong>della documentazione progettuale intesa come:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><em><strong>verifica </strong></em><em>dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento attuate per la redazione del</em><em>progetto;</em></li><li><em><strong>verifica </strong></em><em>della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, impiantistiche e di</em><em>sicurezza;</em></li></ul>



<p><strong>b)- della completezza </strong>e adeguatezza della documentazione rispetto a:</p>



<p>&#8211; <em><strong>la corrispondenza </strong></em><em>dei nominativi dei progettisti e quelli titolari dell’affidamento/sottoscrizione dei documenti per le rispettive responsabilità;</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><em><strong>l’esistenza </strong></em><em>di tutti gli elaborati previsti dalla documentazione</em><em>propedeutica;</em></li><li><em><strong>l’esaustività </strong></em><em>delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli</em><em>elaborati;</em></li><li><em><strong>l’esaustività </strong></em><em>delle modifiche apportate al progetto a seguito delle modifiche/varianti</em><em>concordate;</em></li></ul>



<p><strong>c)- della leggibilità, </strong>coerenza, comprensibilità, ripercorribilità, in particolare:</p>



<p>&#8211; <em><strong>leggibilità </strong></em><em>degli elaborati con riguardo all’utilizzazione del linguaggio convenzionalmente elaborato;</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><em><strong>coerenza, </strong></em><em>comprensibilità, ripercorribilità delle informazioni contenute negli elaborati e nei calcoli effettuati;</em></li><li><em><strong>coerenza </strong></em><em>delle informazioni e dei contenuti dei diversi</em><em>elaborati;</em></li></ul>



<p><strong>d)- della compatibilità, </strong>intesa come:</p>



<p>&#8211; <em><strong>rispondenza </strong></em><em>delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli studi e dei documenti preliminari;</em></p>



<p><em>&#8211; </em><em><strong>rispondenza </strong></em><em>delle soluzioni progettuali rispetto alla normativa di riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di funzionalità e fruibilità, di sicurezza delle persene connessa agli impianti tecnologici, di igiene, salute e benessere delle persone, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, di durabilità e manutenibilità, di coerenza dei tempi e dei costi e sicurezza e organizzazione del cantiere.</em></p>



<p><strong>4)- Viene eseguita </strong>dal Soggetto Verificatore appositamente incaricato in contraddittorio con il Progettista;</p>



<p><strong>5)- Riguarda </strong>tutti i Livelli di Progettazione a prescindere dall’importo e da chi ne ha curato la Progettazione, che può essere affidata all’interno o all’esterno della Stazione Appaltante;</p>



<p><strong>6)-Verifica, </strong>al fine di salvaguardare l’unità progettuale, prima dell’approvazione del progetto, la conformità del Progetto Esecutivo o definitivo rispettivamente al Progetto Definitivo o di Fattibilità;</p>



<p><strong>7)- E’ Incompatibile </strong>con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’Attività di Progettazione, del Coordinamento della Sicurezza, della Direzione dei Lavori e delle Attività di Collaudo.</p>



<p><strong>Detto principio è obbligatorio </strong>per tutti i Soggetti Verificatori, siano essi esterni o interni alla Stazione Appaltante.</p>



<p>Il RUP, per progetti di importo sotto la soglia di 1.000.000,00 €, può svolgere l’Attività di Verifica Preventiva solo nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di cui sopra;</p>



<p><strong>8)- Le Procedure di Affidamento all’esterno della Stazione Appaltante</strong>, avvengono secondo le modalità previste per i servizi di architettura e di ingegneria;</p>



<p><strong>9)- Le Procedure di affidamento all’esterno della Stazione Appaltante</strong>, avvengono in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del Soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti;</p>



<p><strong>10)- L’Incarico di Verifica </strong>non è assimilabile ad un comune Appalto di Servizi, ma viene disciplinato dall’Istituto di Accreditamento dei Soggetti Verificatori, mediante il rilascio di apposito <strong>Attestato di Accreditamento IS0 17020:</strong><strong>2012.</strong></p>



<p><em>Per l’Italia </em><em><strong>“ACCREDIA” </strong></em><em>è </em><em><strong>l’unico Organismo Nazionale </strong></em><em>autorizzato a rilasciare l’Accreditamento di un </em><em><strong>“ORGANISMO DI ISPEZIONE”.</strong></em></p>



<p>“<em><strong>ACCREDIA” </strong></em><em>ch in base ad un proprio </em><em><strong>Regolamento RT07 </strong></em><em>(ai sensi della Norma UNI EN ISO/LEC 17020) definisce i requisiti che devono possedere gli Organismi di Ispezione (di tipo A-B-C) richiesti per svolgere </em><em><strong>Attività di Ispezione </strong></em><em>di parte terza </em><em><strong>nel campo </strong></em><em>delle “</em><em><strong>costruzioni edili e industriale e progettazione associata nei seguenti settori di</strong></em><em><strong>accreditamento</strong></em><em>:</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><em><strong>costruzioni </strong></em><em>edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di difesa ambientale e di ingegneria</em><em>naturalistica;</em></li><li><em><strong>opere </strong></em><em>impiantistiche</em><em>industriali;</em></li><li><em><strong>prodotti, </strong></em><em>componenti e servizi per le costruzioni relative alle seguenti tipologie ispettive:- </em><em><strong>ispezioni </strong></em><em>sulla progettazione delle opere; &#8211; </em><em><strong>ispezioni </strong></em><em>sull’esecuzione delle opere; &#8211; </em><em><strong>ispezioni </strong></em><em>sui prodotti e componenti per le costruzioni; &#8211; </em><em><strong>ispezioni </strong></em><em>sui servizi, per quanto applicabili ai settori di accreditamento in. oggetto</em></li></ul>



<p><strong>11)- Nei Bandi di gara</strong>, deve essere riportata tutta la documentazione connessa con l’attività di Verifica Preventiva, necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare una attenta valutazione delle implicazioni tecnico/temporali ed economiche connesse alla Verifica medesima;</p>



<p><strong>12)- Il Rapporto Finale di Verifica</strong>, deve contenere: &#8211; le informazioni generali;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la metodologia ed i criteri di verifica; &#8211; la check list di presenza dei documenti;</li><li>la sintesi dei risultati delle verifiche effettuate; &#8211; l’elenco dei documenti verificati; &#8211; l’elenco dei rapporti intermedi trasmessi alla stazione appaltante; &#8211; il parere finale unito alla sintesi ed alle raccomandazioni sul progetto verificato.</li></ul>



<p><strong>SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI</strong><strong>VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE</strong></p>



<p>Ai sensi dell’art. 26, comma 6, (D.Lgs. 50/16), e delle Linee Guida ANAC – N°1 e N°3 (di cui in premessa), <strong>i Soggetti Abilitati a svolgere attività di Verifica Preventiva della Progettazione, </strong>sono i seguenti:</p>



<p><strong>1)- RUP (Responsabile Unico del Procedimento) </strong>anche avvalendosi di Struttura di cui all’art. 31, comma 9. del D.Lgs. 50/16, se non ha svolto funzioni di progettista;</p>



<p><em><strong>&#8211; Art. 31, comma 9 – D.Lgs. 50/16</strong></em></p>



<p>“<em>Le Stazioni Appaltanti, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva</em><em><strong>, possono, </strong></em><em>nell’ambito della propria autonomia organizzativa e del rispetto</em><em>dei</em><em>limiti</em><em>previsti</em><em>dalle</em><em>vigenti</em><em>normative</em><em><strong>,</strong></em><em><strong>istituire</strong></em><em><strong>una</strong></em><em><strong>propria</strong></em><em><strong>struttura</strong></em><em><strong>stabile</strong></em><em><strong>a</strong></em><em><strong>supporto</strong></em></p>



<p><em><strong>del RUP. </strong></em><em>anche alle dirette dipendenze del vertice della Pubblica Amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità nell’ambito della formazione obbligatoria, possono organizzare attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le</em><em>infrastrutture”.</em></p>



<p><strong>2)- Organismi di Ispezione di “Tipo A”</strong>, Accreditati ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/ICE &#8211; 17020, Abilitato a Svolgere l’Attività di Verifica del Progetto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (norme in materia di accreditamento e vigilanza sul mercato).</p>



<p>Si definisce <strong>Organismo di Ispezione di “Tipo A</strong><em><strong>” (</strong></em><em>Linee guida ANAC n°1/18 punto 1.9</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><em>lett.a) “</em><em><strong>L’Organismo indipendente dalle parti coinvolte</strong></em><em>; &#8211; </em><em><strong>che </strong></em><em>non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; &#8211; </em><em><strong>che </strong></em><em>né lui né il proprio personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed</em><em>integrità”.</em></li></ul>



<p><strong>3)- Organismo di Ispezione di “Tipo B”, </strong>costituito da una Unità Tecnica Interna alla Stazione Appaltante, Accreditato ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Abilitato a svolgere l’Attività di verifica del Progetto, ai sensi del Regolamento (CE), n° 765/2008, <strong>che può svolgere unicamente Servizi di Verifica a favore della propria Stazione Appaltante, </strong>previo una chiara e netta separazione di indipendenza e di imparzialità del personale impiegato per dette attività di verifica.</p>



<p>Si definisce <strong>Organismo di Ispezione di “Tipo B</strong><em><strong>” (</strong></em><em>Linee guida ANAC n°1/18 punto 1.9</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><em>lett.b) “</em><em><strong>L’Organismo; &#8211; che </strong></em><em>può svolgere servizi unicamente a favore della Stazione Appaltante di cui fa parte</em><em><strong>; &#8211; che </strong></em><em>prevede e stabilisce una chiara separazione delle responsabilità del proprio personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; &#8211; &#8211; </em><em><strong>che </strong></em><em>né lui né il proprio personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed</em><em>integrità”.</em></li></ul>



<p><strong>4)- Organismi di Ispezione di “Tipo C”</strong>, Accreditati UNI CEI EN ISO/ICE 17020, Abilitati a Svolgere l’Attività di Verifica del Progetto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (norme in materia di accreditamento e vigilanza sul mercato).</p>



<p>Si definisce <strong>Organismo di Ispezione di “Tipo C</strong><em><strong>” (</strong></em><em>Linee guida ANAC n°1/18 punto</em><em>1.9</em></p>



<ul class="wp-block-list"><li><em>lett.c) “</em><em><strong>L’Organismo; &#8211; che </strong></em><em>può esser una struttura incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione, &#8211; </em><em><strong>che </strong></em><em>deve disporre , all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità, e di rendicontazione</em><em>tra</em><em>le</em><em>ispezioni</em><em>e</em><em>le</em><em>altre</em><em>attività;</em><em>&#8211;</em><em><strong>che</strong></em><em>all’interno</em><em>del</em><em>proprio</em><em>organismo</em><em>richiede</em><em>di</em></li></ul>



<p><em>una struttura tecnica autonoma demandata esclusivamente all’attività di verifica della progettazione”.</em></p>



<p><strong>5)- Uffici Tecnici Stazione Appaltante</strong>, dotati di un sistema interno di controllo qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 , Certificato da Organismi Accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da Progettisti Interni;</p>



<p><strong>6)- Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/16 </strong>– (Operatori Economici per l’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria), dotati di <strong>Certificazione UNI EN ISO 9001 </strong>per <strong>Attività di Progettazione </strong>e per <strong>Attività di Verifica Progetto</strong>, svolte secondo le regole stabilite dalla Legge e dai <strong>Regolamenti ACCREDIA</strong>, (trattasi, per semplificare, di requisiti Aggiuntivi alla Certificazione ISO 9001, che ricalcano quelli della ISO 17020 degli Organismi Ispettivi).</p>



<p>In alternativa i <strong>Soggetti di cui all’art. 46</strong>, (ai fini dell’Abilitazione a svolgere Attività di Verifica Progetti) possono dotarsi della Certificazione ISO 17020 (come Organismo di Ispezione di Tipo “C”), ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008.</p>



<p> <strong>PROCEDURE AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI</strong><strong>VERIFICA</strong><strong>PREVENTIVA A SOGGETTI </strong><strong>ESTERNI</strong><strong>ALLA STAZIONE</strong><strong>APPALTANTE</strong></p>



<p><strong>L’Affidamento della Verifica Preventiva </strong>a Soggetti esterni alla Stazione Appaltante, avviene in modo unitario per tutti i livelli di Progettazione, non verificati già all’interno, tramite selezione del Soggetto Verificatore mediante un’unica gara per tutti i livelli e per tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, etc.) del progetto d’appalto.</p>



<p>Le procedure di affidamento sono quelle previste per i Servizi di ingegneria ed Architettura.</p>



<p><strong>I requisiti richiesti </strong>per la partecipazione alla gara di affidamento del Servizio di Verifica, sono riferiti rispettivamente a:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>fatturato </strong>globale realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio;</li><li><strong>avvenuto </strong>svolgimento negli ultimi 10 anni, di almeno due appalti di servizi di Verifica relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello in gara e di natura analoga allo stesso;</li><li><strong>i bandi </strong>di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare una attenta valutazione delle indicazioni</li></ul>



<p>tecnico/temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posta a base di gara.</p>



<p> <strong>ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE</strong></p>



<p><strong>LA VALIDAZIONE:</strong></p>



<p><strong>1)- E’ Redatta dal RUP </strong>(Responsabile Unico del Procedimento);</p>



<p><strong>2)- Fa preciso riferimento </strong>al rapporto conclusivo del Soggetto Verificatore ed alle Eventuali Controdeduzioni del Progettista;</p>



<p><strong>3)- Deve Riportare, </strong>da parte del RUP, in maniera specifica eventuale dissenso sugli esiti riportati nel Rapporto di Verifica Finale redatto e sottoscritto dal Soggetto Verificatore Incaricato;</p>



<p><strong>4)- Costituisce Dato/Elemento Essenziale </strong>del Bando di Gara o della Lettera di Invito per l’Affidamento dell’Appalto dei Lavori<strong>;</strong></p>



<p><strong>VALIDAZIONE &#8211; RESPONSABILITA’</strong></p>



<p><strong>1)- La Responsabilità della Validazione</strong>, in merito ai Contenuti dell’Attività di Verifica, <strong>Ricade</strong>, di fatto sul <strong>Soggetto Verificatore </strong>preposto alla stessa, sia esso esterno o interno alla Stazione Appaltante.</p>



<p>2<strong>)- La Responsabilità della Validazione</strong>, <strong>ricade sul RUP</strong>, nei casi di <strong>Redazione in Dissenso </strong>(motivando e giustificando la scelta fatta) rispetto agli <strong>Esiti </strong>riportati nel <strong>Rapporto Finale di</strong><strong>Verifica</strong>.</p>



<p>3)- <strong>Il Verificatore Interno alla Stazione Appaltante ed il RUP</strong>, nei casi di <strong>Responsabilità </strong>(di cui ai casi 1 e 2 sopra menzionati), in quanto Pubblici Dipendenti, <strong>sono suscettibili a rispondere </strong>sia nell’ambito della <strong>Responsabilità Disciplinare </strong>che in quella di <strong>Danno</strong><strong>Erariale.</strong></p>



<p><strong>4)- Le Linee Guida ANAC, </strong>ribadiscono, che <strong>l’Attività di VERIFICA </strong>della PROGETTAZIONE, Costituisce <strong>Importanza Centrale </strong>nell’ambito degli <strong>Appalti di Lavori Pubblici</strong>, dal momento che ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso (D.Lgs. 50/16) <strong>Viene Sancito </strong>che <strong>“GLI ASPETTI PROGETTUALI CHE SONO STATI OGGETTO DI VERIFICA AI</strong></p>



<p><strong>SENSI DELL’ART. 26, NON POSSONO ESSERE OGGETTO </strong><strong>DI </strong><strong>RISERVA”.</strong></p>



<p><strong>TABELLA SOGGETTI INTERNI e/o ESTERNI ALLA</strong><strong>STAZIONE APPALTANTE, ABILITATI A SVOLGERE</strong></p>



<p> <strong>ATTIVITA’ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</strong></p>



<p> <strong>IN FUNZIONE DELL’IMPORTO DEI LAVORI</strong></p>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td><strong>Importo dei Lavori</strong></td><td><strong>Strutture tecniche interne alla Stazione Appaltante</strong></td><td><strong>Soggetti Esterni</strong></td></tr><tr><td>&lt;1.000.000,00 di euro</td><td><strong>1)- </strong>RUP anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista;-In caso di incompatibilità del RUP:<strong>2)- </strong>organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;<strong>3) </strong>Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo qualità, UNI EN 1SO 9001, Certificatida organismi Accreditati ai sensi del regolamento (CE) N° 765/2008.</td><td>Organismi di Ispezione Abilitati (da Organismi Accreditati ai sensi del regolamento (CE) n° 765/2008) Incaricati a svolgere l’Attività di Supporto al RUP.</td></tr><tr><td>&lt;/= 1.000.000, di euro&lt;5.225.000 di euro</td><td><strong>1)- </strong>Organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;<strong>2)- </strong>Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;<strong>3)- </strong>Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 Certificato da Organismi Accreditati ai sensi del regolamento (CE) n° 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.</td><td><strong>1)- </strong>Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 aisensi del regolamento (CE) 765/2008;<strong>2)- </strong>Soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità UNI EN ISO 9001 per attività di Progettazione e Verifica Progetto certificato da Organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n° 765/2008.</td></tr></tbody></table>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td>&lt;/= 5.225.000 di euro&lt; 20.000.000</td><td>1)- Organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;</td><td>1)- Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 aisensi del regolamento (CE) 765/2008;2)- Soggetti di cui all’art. 46,comma 1, del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità UNI EN ISO 9001 per attività di progettazione e Verifica progetto, certificato da Organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n°765/2008.</td></tr><tr><td>&lt;/= 20.000.000 dieuro</td><td>1)- Organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;</td><td>1)- Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 aisensi del regolamento (CE) 765/2008;</td></tr></tbody></table>



<p>Roma, 23/11/2018</p>



<p><strong>CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”</strong></p>



<p><strong>Ing. Andrea RETUCCI</strong></p>
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